CODICE CIVILE ITALIANO
1742
Nozione
Col
contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per
conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona
determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha
diritto di ottenere dall'altra un documento della stessa sottoscritto che
riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.
Tale
diritto è irrinunciabile.
1743
Diritto di esclusiva
Il
preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e
per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare
nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza
tra loro.
1744
Riscossioni
L’agente
non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è
stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale
autorizzazione.
1745
Rappresentanza dell'agente
Le
dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite
dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono
validamente fatti all'agente.
L'agente
può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e
presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti
spettanti a quest'ultimo.
1746
Obblighi dell'agente
Nell'esecuzione
dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con
lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in
conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni
riguardanti le condizioni del mercato
nella
zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza
dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario. Egli deve altresì osservare
gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla
natura del contratto di agenzia.
1747
Impedimento dell'agente
L’agente
che non è in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato
avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
1748
Diritti dell'agente
Per
tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla
provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo
intervento. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal
preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti
per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo
di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’agente
ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento
del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data
antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data
di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente
all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo
all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo
ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo
che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e
nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
prestazione in base al contratto concluso con il terzo.
La
provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e
nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la
prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte,
esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una
provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal
giudice secondo equità.
L’agente
è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura
in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà
esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più
sfavorevole all'agente,
l’agente
non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
1749
Obblighi del preponente
Il
preponente, nei rapporti con l'agente deve agire con lealtà e buona fede. Egli
deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa
ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie
all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente entro un
termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni
commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto
normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un
termine ragionevole, dell'accettazione o
del
rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli. Il preponente
consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi
l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono
maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è
stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le
provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente, l’agente
ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie
per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un
estratto dei libri contabili. E' nullo ogni patto contrario
alle
disposizioni del presente articolo.
1750
Durata del contratto o recesso
Il
contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle
parti successivamente alla scadenza deL termine si trasforma in contratto a tempo
indeterminato. Se il contratto di agenzia e a tempo indeterminato, ciascuna
delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro
un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore
ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo
anno iniziato, a tre
mesi
per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi
per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni
successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore
durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto
a carico dell'agente. Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del
termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di
calendario.
1751
Indennità in caso di cessazione del rapporto
All'atto
della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere
all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia
procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali
vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; il pagamento di tale
indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in
particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari
con tali clienti.
L'indennità
non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza
imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto; quando l'agente recede dal
contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili
al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o
malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta
prosecuzione dell'attività; quando, ai sensi di un accordo con il preponente,
l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del
contratto d’agenzia.
L'importo
dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua
calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse
dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque
anni, su, a media del periodo in questione. La concessione dell'indennità non
priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.
L’agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se,
nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al
preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.
Le
disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio
dell'agente.
L'indennità
è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
1751bis
Patto di non concorrenza
Il
patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del
contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona,
clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il
contratto di agenzia e la sua durata non
può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto. L'accettazione
del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del
rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non
superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto
di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione dell'indennità
in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla
contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di
categoria. In difetto accordo l'indennità è determinata dal giudice in via
equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei
corrispettivi riscossi dell'agente in pendenza di contratto ed
alla loro incidenza sul
volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di
cessazione dei contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della
zona assegnata all'agente
4) all'esistenza o meno
dei vincolo di esclusiva per un solo preponente.