Verbale di accordo 05-11-1992 per gli agenti e
rappresentanti di piccole e medie aziende industriali
Le sottoscritte organizzazioni
imprenditoriali e sindacali si sono incontrate per un esame del vigente accordo
economico collettivo per gli agenti e rappresentanti di commercio, alla luce
dell'intervenuta modifica dell'art. 1751 del codice civile, che viene
sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303.
Ad esito di tale esame le Parti
riconoscono che la normativa di legge di cui sopra, disciplinando in termini
innovativi la materia del trattamento di fine rapporto, determina la decadenza
degli artt. 10 e 11 dell'A.E.C. 25 luglio 1989.
Pertanto, con effetto dal 31
dicembre 1992, in relazione ai contratti di agenzia stipulati dal 1° gennaio
1990, e con effetto dal 31 dicembre 1993, in relazione ai contratti di agenzia
stipulati antecedentemente al 1° gennaio 1993, le norme di cui agli artt. 10 e
11 del richiamato A.E.C. cessano di trovare applicazione
Letto, confermato e
sottoscritto da:
Confederazione italiana della
piccola e media industria (CONFAPI)
Federazione italiana lavoratori
commercio e servizi (FILCAMS)
Federazione italiana sindacati
addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT)
Federazione nazionale
associazioni agenti e rappresentanti di commercio (FNAARC)
Unione italiana lavoratori
turismo commercio servizi (UILTUCS)
Unione sindacati agenti
rappresentanti di commercio italiani (USARCI)
Il giorno 5 novembre 1992
la Confederazione italiana
della piccola e media industria (CONFAPI)
e
la Federazione italiana
lavoratori commercio e servizi (FILCAMS);
la Federazione italiana
sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT);
la Federazione nazionale
associazioni agenti e rappresentanti di commercio (FNAARC);
l'Unione italiana lavoratori
turismo commercio servizi (UILTUCS);
l'Unione sindacati agenti
rappresentanti di commercio italiani (USARCI),
1) considerato che, per effetto
dell'entrata in vigore dell'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, viene
innovata la disciplina prevista dal precedente art. 1751 cod. civ. in materia
di indennità per lo scioglimento del contratto;
2) considerato, altresì, che le
disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 dell'A.E.C. 25 luglio 1989 vengono a
decadere, a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina;
3) rilevato, conseguentemente,
che tali disposizioni collettive non troveranno più applicazione dopo il 31
dicembre 1992 e dopo il 31 dicembre 1993, rispettivamente in relazione ai
contratti di agenzia stipulati dal 1° gennaio 1990 o anteriormente a tale data;
4) ritenuta l'opportunità, per
dare piena ed esaustiva attuazione al nuovo art. 1751 cod. civ ., di
individuare modalità e criteri applicativi dello stesso ad esito delle
trattative intercorse, si è concordata la normativa che segue:
I. In riferimento a quanto previsto dall'art. 1751
cod. civ., come modificato dall'art. 4 del D.L. 10 settembre 1991, n. 303, ed
in particolar modo al principio dell'equità, in tutti i casi di cessazione del
rapporto, verrà corrisposta all'agente o rappresentante un'indennità, la misura
della quale sarà pari all'1% sull'ammontare globale delle provvigioni maturate
e liquidate durante il corso del rapporto.
La suddetta aliquota base sarà
integrata nelle seguenti misure:
A. Agenti e rappresentanti con
obbligo di esclusiva per una sola ditta:
- 3% sulle provvigioni fino a
L. 24 milioni annui;
- 1% sulla quota di provvigioni
tra L. 24.000.001 e L. 36 milioni annui.
B. Agenti e rappresentanti
senza obbligo di esclusiva per una sola ditta:
- 3% sulle provvigioni fino a
L. 12.000.000 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni
tra L. 12.000.001 e L. 18 milioni annui.
Da tale indennità deve detrarsi
quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti
di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.
Sono computabili agli effetti
dell'indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte
espressamente e specificamente a titolo di rimborso o concorso spese.
Le somme di cui sopra verranno
annualmente accantonate all'Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme
regolamentari allegate all'A.E.C. 25 luglio 1989 .
Le parti si danno
reciprocamente atto che con quanto sopra hanno inteso soddisfare il criterio di
equità, di cui al già citato art. 1751 cod. civ.
II. Sempre in attuazione dell'art. 1751 cod. civ., in
aggiunta alla somma di cui al precedente punto 1 della presente normativa,
verrà corrisposto un ulteriore importo così calcolato:
- 3% su tutte le provvigioni
maturate;
- 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni
maturate dal quarto al sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di L.
72.000.000 di provvigioni);
- ulteriore 0,50% aggiuntivo
sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo
annuo di L. 72.000.000 di provvigioni).
Per gli agenti o rappresentanti
incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori si
conferma che l'ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12%
viene preso in considerazione per il calcolo della somma aggiuntiva nel limite
del 65%.
Il trattamento di cui al
presente punto non è dovuto se il contratto si scioglie per un fatto imputabile
all'agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o
rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o
successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (Enasarco), semprechè
tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.
Ai fini dell'indennità di cui
al presente punto, si considera a tempo indeterminato il contratto a termine
che venga rinnovato o prorogato.
Sono computabili agli effetti
di detta indennità anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a
titolo di rimborso o di concorso spese.
III. Le parti si danno atto che il sistema come sopra
concordato in materia di aliquote e scaglioni soddisfa il principio di cui al
terzo comma dell'art. 1751 cod. civ.
IV. In caso di decesso dell'agente o rappresentante,
l'indennità di cui ai precedenti punti I e II sarà corrisposta agli eredi.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che le
presenti disposizioni collettive in materia di trattamento di fine rapporto di
agenzia, applicative dell'art. 1751 cod. civ., costituiscono complessivamente
una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono
correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro
trattamento.
Norma transitoria
La presente disciplina
sostituisce quella contenuta negli artt. 10 e 11 dell'A.E.C. 25 luglio 1989 ,
con effetto dal 1° gennaio 1993 per i rapporti di agenzia instaurati dal 1°
gennaio 1990 in avanti e con effetto dal 1° gennaio 1994 per i rapporti di
agenzia già in atto alla data del 1° gennaio 1990.
Per l'anzianità maturata dagli
agenti e rapprensentanti fino alle date del 31 dicembre 1992 o del 31 dicembre
1993 resta confermata la regolamentazione dettata dai citati artt. 10 e 11
dell'A.E.C. 25 luglio 1989.
Clausola di decadenza
In caso di modifica dell'art.
1751 cod. civ., le parti richiamano e confermano quanto previsto nell'art. 19
dell'A.E.C. 25 luglio 1989 .