Verbale di accordo novembre 1992 per gli agenti e
rappresentanti di imprese artigiane
Le sottoscritte Organizzazioni imprenditoriali e sindacali
si sono incontrate per un esame del vigente Accordo economico collettivo per
gli agenti e rappresentanti di commercio, alla luce dell'intervenuta modifica
dell'art. 1751 del codice civile , che viene sostituito dall'art. 4 del decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 303.
Ad esito di tale esame le Parti riconoscono che la
normativa di legge di cui sopra, disciplinando in termini innovativi la materia
del trattamento di fine rapporto, determina la decadenza degli artt. 10, 11, 12
e 13 dell'A.E.C. 1° dicembre 1989.
Pertanto, con effetto dal 31 dicembre 1992, in relazione
ai contratti di agenzia stipulati dal 1° gennaio 1990, e con effetto 31
dicembre 1993, in relazione ai contratti di agenzia stipulati antecedentemente
al 1° gennaio 1990, le norme di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 del richiamato
A.E.C. cessano di trovare applicazione.
Letto confermato e sottoscritto da:
Confederazione generale italiana dell'artigianato
(Confartigianato)
Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole
imprese (CNA)
Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA)
Confederazione libere associazioni artigiane italiane
(CLAAI)
Federazione italiana lavoratori commercio servizi
(FILCAMS)
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali
affini e del turismo (FISASCAT)
Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti
di commercio (FNAARC)
Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
(UILTUCS)
Unione sindacati agenti rappresentanti di commercio
italiani (USARCI)
Il giorno 19 novembre 1992
la Confederazione generale italiana dell'artigianato
(Confartigianato);
la Confederazione nazionale dell'artigianato e delle
piccole imprese (CNA);
la Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA);
la Confederazione libere associazioni artigiane italiane
(CLAAI);
e
la Federazione italiana, lavoratori commercio servizi
(FILCAMS);
la Federazione italiana sindacati addetti servizi
commerciali affini e del turismo (FISASCAT);
la Federazione nazionale associazioni agenti e
rappresentanti di commercio (FNAARC);
l'Unione italiana lavoratori turismo commercio servizi
(UILTUCS);
l'Unione sindacati agenti rappresentanti di commercio
italiani (USARCI);
1) considerato che, per effetto dell'entrata in vigore
dell'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, viene innovata la disciplina
prevista dal precedente art. 1751 del codice civile in materia di
indennità per lo scioglimento del contratto;
2) considerato altresì, che le disposizioni di cui agli
artt. 10, 11, 12 e 13 dell'A.E.C. 1° dicembre 1989. vengono a decadere, a
seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina;
3) rilevato, conseguentemente, che tali disposizioni collettive
non troveranno più applicazione dopo il 31 dicembre 1992 e dopo il 31 dicembre
1993, rispettivamente in relazione ai contratti di agenzia stipulati dal 1°
gennaio 1990 o anteriormente a tale data;
4) ritenuta l'opportunità, per dare piena ed esaustiva
attuazione al nuovo art. 1751 del codice civile , di individuare modalità e
criteri applicativi dello stesso;
ad esito delle trattative intercorse, si è concordata la
normativa che segue:
I. In riferimento a quanto previsto dall'art. 1751
cod. civ., come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303, ed
in particolar modo al principio dell'equità, in tutti i casi di cessazione del
rapporto, verrà corrisposta all'agente o rappresentante un'indennità, la misura
della quale sarà pari all'1% sull'ammontare globale delle provvigioni maturate
e liquidate durante il corso del rapporto.
La suddetta aliquota base sarà integrata nelle seguenti
misure:
A. Agenti e rappresentanti con obbligo di esclusiva per
una sola ditta
- 3% sulle provvigioni fino a L. 24.000.000 annui;
- 1% sulla quota delle provvigioni tra L. 24.000.001 e L.
36 milioni annui.
B. Agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per
una sola ditta:
- 3% sulle provvigioni fino a L. 12.000.000 annui;
- 1% sulla quota di provvigioni tra L. 12.000.001 e L. 18
milioni annui.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o
rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza
volontariamente compiuti dal preponente.
Sono computabili agli effetti dell'indennità di risoluzione
del rapporto anche le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo
di rimborso o concorso spese.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate
all'Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate
all'A.E.C. 1° dicembre 1989.
Le parti si danno reciprocamente atto che con quanto
sopra hanno inteso soddisfare il criterio di equità, di cui al già citato art.
1751 cod. civ.
II. Sempre in attuazione dell'art. 1751 cod. civ., in
aggiunta alla somma di cui al precedente punto I della presente normativa,
verrà corrisposto un ulteriore importo così calcolato:
a) 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di
durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% sulle provvigioni maturate dal 4° al 6° anno
compiuto;
c) 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
Il trattamento di cui al presente punto non è dovuto se il
contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante. Non
si considerano fatto imputabile all'agente o rappresentante le dimissioni
dovute a invalidità permanente o totale o successive al conseguimento della
pensione di vecchiaia (Enasarco), semprechè tali eventi si verifichino dopo che
il rapporto sia durato almeno un anno.
Ai fini dell'indennità di cui al presente punto, si
considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o
prorogato.
Sono computabili agli effetti di detta indennità anche le
somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o di
concorso spese.
III. Le parti si danno atto che il sistema come sopra
concordato in materia di aliquote e scaglioni soddisfa il principio di cui al
terzo comma dell'art. 1751 cod. civ.
IV. In caso di decesso dell'agente o rappresentante,
l'indennità di cui ai precedenti punti I e II sarà corrisposta agli eredi.
Dichiarazione a verbale Le parti confermano
che le presenti disposizioni collettive in materia di trattamento di fine
rapporto di agenzia, applicative dell'art. 1751 cod. civ., costituiscono
complessivamente una condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di
legge. Esse sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili
con alcun altro trattamento.
Norma transitoria La presente disciplina sostituisce
quella contenuta negli artt. 10, 11, 12 e 13 dell'A.E.C. 1° dicembre 1989. ,
con effetto dal 1° gennaio 1993 per i rapporti di agenzia instaurati dal 1°
gennaio 1990 in avanti e con effetto dal 1° gennaio 1994 per i rapporti di
agenzia già in atto alla data del 1° gennaio 1990.
Per l'anzianità maturata dagli agenti o rappresentanti
fino alle date del 31 dicembre 1992 o del 31 dicembre 1993 resta confermata la
regolamentazione dettata dai citati artt. 10, 11, 12 e 13 dell'A.E.C. 1°
dicembre 1989.