RISOLUZIONE DEL MANDATO PRIMA DELLA SCADENZA
In primo luogo va rilevato che all’atto della cessazione
del rapporto di agenzia il preponente è obbligato a corrispondere all’agente di
commercio un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
- l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato in modo sensibile
gli affari con i clienti esistenti ed il preponente continui a ricevere ancora
vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti;
- il pagamento dell’indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che
risultano dagli affari conclusi con tali clienti.
A seguito delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 15.02.1999, n. 65 le due
condizioni devono sussistere congiuntamente, mentre fino all’entrata in vigore
del suindicato decreto era sufficiente una di esse. La concessione
dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale indennità
di risarcimento danni.
L’indennità non spetta invece quando:
- il preponente risolve il contratto per inadempimento imputabile all’agente
che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- l’agente recede dal contratto, tranne i casi in cui il recesso sia
determinato da cause imputabili al preponente, oppure dall’età, da infermità o
malattia dell’agente stesso;
- l’agente, d’accordo con il preponente, cede il contratto di agenzia ad un
terzo.
Il diritto all’indennità decade se entro un anno dalla risoluzione del
contratto l’agente di commercio non la richiede.
Va infine evidenziato che tale indennità non può essere superiore ad
un’indennità annua calcolata sulla media della provvigioni riscosse dall’agente
negli ultimi cinque anni e, se il contratto dura da meno di cinque anni, sulla
media di minor periodo lavorato.