RISOLUZIONE DEL MANDATO PRIMA DELLA SCADENZA

 

In primo luogo va rilevato che all’atto della cessazione del rapporto di agenzia il preponente è obbligato a corrispondere all’agente di commercio un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
- l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sviluppato in modo sensibile gli affari con i clienti esistenti ed il preponente continui a ricevere ancora vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti;
- il pagamento dell’indennità risulti equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari conclusi con tali clienti.
A seguito delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 15.02.1999, n. 65 le due condizioni devono sussistere congiuntamente, mentre fino all’entrata in vigore del suindicato decreto era sufficiente una di esse. La concessione dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale indennità di risarcimento danni.
L’indennità non spetta invece quando:
- il preponente risolve il contratto per inadempimento imputabile all’agente che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- l’agente recede dal contratto, tranne i casi in cui il recesso sia determinato da cause imputabili al preponente, oppure dall’età, da infermità o malattia dell’agente stesso;
- l’agente, d’accordo con il preponente, cede il contratto di agenzia ad un terzo.
Il diritto all’indennità decade se entro un anno dalla risoluzione del contratto l’agente di commercio non la richiede.
Va infine evidenziato che tale indennità non può essere superiore ad un’indennità annua calcolata sulla media della provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto dura da meno di cinque anni, sulla media di minor periodo lavorato.