RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE

 

 

D.M. 21 agosto 1985
Art. 11

I membri della commissione che non partecipano, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive delle commissioni centrale o provinciale decadono automaticamente dall'incarico.

D.M. 21 agosto 1985
Art. 12

Nell'applicazione dell'art. 10 della legge le commissioni provinciali provvederanno ad iscrivere nel nuovo ruolo dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nel ruolo disciplinato dall'abrogata legge n. 316/1968.

D.M. 21 agosto 1985
Art. 13

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciano agli iscritti nel ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di riconoscimento soggetta a rinnovo annuale.

D.M. 21 agosto 1985
Art. 14

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

NOTE AGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

1 Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 di attuazione della direttiva 86/653/CEE e, successivamente, modificato dall'art.1 del D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65.

2 Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 febbraio 1999 n.65

3 Articolo così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e, successivamente sostituito dall'art.3 del D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65.

4 Articolo così modificato dall'art.4 del D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65

5 Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303. Inoltre l'art. 6, c. 1 del suddetto decreto così dispone: «Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990 a decorrere dal 1° gennaio 1994».

6 Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303. Inoltre l'art. 6, c. 1 del suddetto decreto così dispone: «Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994.
Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'art. 4 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993».
7 Comma così modificato dall'art.5 del D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65
8 Comma aggiunto dall'art.5 del D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65

9 Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303. Inoltre l'art. 6, c. 1 del suddetto decreto così dispone: «Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994».

10 Le disposizioni riguardanti le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, sono state mantenute in vigore, per i rapporti di lavoro collettivi e individuali, salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici e nelle sentenze della magistratura del lavoro.

1 Lettera così sostituita dall'art. 2, L. 15 maggio 1986, n. 190.

2 Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 15 maggio 1986, n. 190

1: Con sentenza 23 giugno 1988, n. 696, la Corte costituzionale ha annullato il presente articolo, nella parte in cui affida le attività suddette ad enti diversi.