RIFERIMENTI DEL CODICE CIVILE
D.M. 21 agosto 1985
Art. 11
I membri
della commissione che non partecipano, senza giustificato motivo a tre sedute
consecutive delle commissioni centrale o provinciale decadono automaticamente
dall'incarico.
D.M. 21 agosto 1985
Art. 12
Nell'applicazione
dell'art. 10 della legge le commissioni provinciali provvederanno ad iscrivere
nel nuovo ruolo dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti per
la permanenza nel ruolo disciplinato dall'abrogata legge n. 316/1968.
D.M. 21 agosto 1985
Art. 13
Le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciano agli iscritti nel
ruolo, su loro richiesta, una tessera personale di riconoscimento soggetta a
rinnovo annuale.
D.M. 21 agosto 1985
Art. 14
Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
NOTE
AGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
1 Comma
aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 di attuazione della
direttiva 86/653/CEE e, successivamente, modificato dall'art.1 del D.Lgs. 15
febbraio 1999, n. 65.
2 Comma
così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15 febbraio 1999 n.65
3 Articolo
così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e,
successivamente sostituito dall'art.3 del D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65.
4 Articolo
così modificato dall'art.4 del D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65
5 Articolo
così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303. Inoltre l'art.
6, c. 1 del suddetto decreto così dispone: «Le disposizioni del presente
decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990 a
decorrere dal 1° gennaio 1994».
6 Articolo
così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303. Inoltre l'art.
6, c. 1 del suddetto decreto così dispone: «Le disposizioni del presente
decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a
decorrere dal 1° gennaio 1994.
Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all'art. 4 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993».
7 Comma così modificato dall'art.5 del D.Lgs. 15
febbraio 1999, n. 65
8 Comma aggiunto dall'art.5 del D.Lgs. 15
febbraio 1999, n. 65
9 Articolo
aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303. Inoltre l'art. 6, c. 1
del suddetto decreto così dispone: «Le disposizioni del presente decreto si
applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere
dal 1° gennaio 1994».
10 Le
disposizioni riguardanti le norme corporative sono state abrogate per effetto
del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721. Con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369, sono
state mantenute in vigore, per i rapporti di lavoro collettivi e individuali,
salvo le successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi,
negli accordi economici e nelle sentenze della magistratura del lavoro.
1 Lettera
così sostituita dall'art. 2, L. 15 maggio 1986, n. 190.
2 Articolo
così sostituito dall'art. 1, L. 15 maggio 1986, n. 190
1: Con
sentenza 23 giugno 1988, n. 696, la Corte costituzionale ha annullato il
presente articolo, nella parte in cui affida le attività suddette ad enti
diversi.