REGOLAMENTI DELL’A.E.C. 1989 COMMERCIO
Il giorno 1° dicembre 1989 in
Roma, tra le stesse parti stipulanti che hanno sottoscritto in data odierna
l'accordo economico collettivo 1° dicembre 1989 si è stipulato il presente
accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari di cui
agli artt. 8 e 11 dell'accordo economico 1° dicembre 1989 in sostituzione
del regolamento stipulato con accordo del 30 giugno 1969 recepito con accordo
del 22 giugno 1972.
Le seguenti disposizioni
regolamentari relative agli artt. 8 e 11 dell'accordo economico collettivo
hanno la stessa decorrenza e durata dell'accordo economico collettivo del 1°
dicembre 1989 e scadranno il 31 dicembre 1991.
I. Disposizioni regolamentari
per l'accantonamento dell'indennità per lo scioglimento del contratto di
agenzia o rappresentanza commerciale
Art. 1
L'accantonamento dell'indennità
dovuta a norma dell'art. 11 dell'accordo economico collettivo del 1° dicembre
1989, in caso di scioglimento del contratto di agenzia o rappresentanza
commerciale verrà effettuato in costanza di rapporto presso il "Fondo per
la risoluzione del rapporto", gestito dall'ENASARCO. Sull'ammontare delle
somme versate dalle ditte l'Ente corrisponderà alle ditte medesime l'interesse
annuo del 4%.
Il fondo provvede alla
erogazione agli agenti o rappresentanti dell'indennità per la risoluzione del
rapporto.
Art. 2
Le ditte tenute
all'applicazione dell'accordo del 1° dicembre, hanno l'obbligo di iscrivere i
propri agenti o rappresentanti al Fondo entro tre mesi dall'inizio del rapporto
di agenzia o rappresentanza, comunicando la data di inizio del rapporto stesso
e le generalità dell'agente o rappresentante opportunamente documentate da
certificati anagrafici, forniti dall'interessato, ed il relativo domicilio, specificando,
quando l'agente o rappresentante sia una società per azioni, o in accomandita
per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.
Le ditte sono tenute a
comunicare la variazione del domicilio ed i dati anagrafici dell'agente o rappresentante
in base ai documenti forniti dall'interessato.
Nel caso in cui l'agente o
rappresentante sia una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva
o in accomandita semplice, l'iscrizione di essa all'Ente deve essere effettuata
dalla ditta mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione delle
percentuali dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere
forniti a cura della Società agente o rappresentante.
I soci delle Società indicate
nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti
dall'iscrizione all'Ente che darà comunicazione alla Società a cui
l'interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.
Le ditte comunicheranno
all'Ente la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza entro un mese
dalla cessazione stessa.
Art. 3
Le somme dovute per l'indennità
per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni
anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) saranno trasmesse al Fondo entro il 31
marzo successivo.
Nel caso di inizio o cessazione
del rapporto nel corso dell'anno solare gli scaglioni di cui all'art. 11
dell'accordo del 1° dicembre 1989 saranno ridotti in proporzione ai mesi di
durata del rapporto nell'anno solare stesso.
I versamenti dovranno essere accompagnati
con una distinta da cui risulti chiaramente la causale del versamento riferita
a ciascun agente o rappresentante.
Qualora il versamento sia
effettuato con vaglia postale o sul c/c postale dell'ENASARCO, debbono essere
riportati sulla distinta gli estremi del bollettino postale.
La ricevuta dei versamenti
viene rilasciata direttamente dall'Ente, a meno che essi non siano effettuati
per vaglia postale o sul c/c postale dell'Ente stesso, nel qual caso le
relative ricevute tengono luogo di quelle dell'Ente.
Gli obblighi derivanti all'Ente
per effetto del versamento sorgono dalla data di ricezione dei singoli
versamenti.
Il versamento al Fondo delle
somme dovute esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte dall'art. 11
dell'accordo economico collettivo del 1° dicembre 1989.
Art. 4
Le ditte che omettono
l'iscrizione dei propri agenti o rappresentanti a norma del precedente art. 2
rimangono responsabili dei versamenti relativi alle provvigioni liquidate
dall'inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell'agente o
rappresentante all'Ente, gravati degli interessi di mora, in misura pari al
doppio del tasso ufficiale di sconto, ma comunque non superiore al 20% annuo.
Sono altresì tenute alla
corresponsione degli interessi di mora in misura pari a quella suddetta le
ditte che effettuino il versamento oltre il termine previsto dal precedente
art. 3.
La corresponsione degli
interessi decorre dalla data in cui le somme avrebbero dovuto essere versate e
viene effettuata su richiesta dell'Ente.
E' tuttavia in facoltà
dell'Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata
tempestiva iscrizione degli agenti o rappresentanti e il ritardo nel versamento
dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.
Art. 5
L'Ente istituisce nella
gestione "Indennità per la risoluzione del rapporto" per ciascun
agente o rappresentante conti individuali in cui annota i versamenti effettuati
dalle ditte sotto la data della avvenuta ricezione di essi.
Su detti conti devono essere
annotati altresì tutti gli accreditamenti derivanti da attribuzione di utili o
da altre cause, nonchè gli eventuali addebiti posti a carico di ciascun agente
o rappresentante.
Art. 6
L'Ente, all'atto della
istituzione del primo conto di ciascun agente o rappresentante, rilascia
all'interessato un certificato di iscrizione.
Nel trimestre successivo alla
data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario,
l'Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati
nella gestione "Indennità per la risoluzione del rapporto" da cui
risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati
alla data di chiusura dell'esercizio stesso.
Entro la stessa data l'Ente
provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate per
l'indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l'ammontare degli
interessi di cui al precedente art. 1.
Trascorsi tre mesi dall'invio
del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato dagli
interessati.
II - Disposizioni regolamentari
per la stipulazione delle polizze assicurative infortunio e ricoveri
ospedalieri
In relazione a quanto stabilito
dall'art. 8 dell'accordo economico collettivo , valgono le seguenti
disposizioni regolamentari per la stipulazione delle polizze assicurative.
1) Persone assicurate Si
intendono comprese nell'assicurazione tutte le persone che operano in forma
individuale, nonchè i soci di società di persone, che abbiano un mandato di
agenzia o di rappresentanza commerciale, senza alcuna limitazione di anzianità
e cioè dal momento in cui viene conferito il mandato, ma con le limitazioni
previste dalle condizioni generali di assicurazione.
Nell'ipotesi di società di
persone, la copertura e la garanzia dei rischi verrà ridotta proporzionalmente
al numero dei soci (Es. per due soci la copertura e la garanzia dei rischi è
ridotta al 50% pro capite; per tre soci al 33% pro capite; per quattro soci al
25% pro capite, e così via).
2) Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione copre i seguenti rischi derivanti da infortunio professionale
ed extra professionale:
a) in caso di morte:
liquidazione di L. 65 milioni;
b) in caso di invalidità
permanente totale o comunque non inferiore all'80%: liquidazione di L. 80
milioni.
Nel caso b) il capitale sarà
proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di invalidità
riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire da un minimo del 6%.
L'assicurazione, inoltre,
garantisce la corresponsione di una diaria giornaliera di L. 25.000 per 60
giorni per anno assicurativo, nei casi di ricovero ospedaliero (sia in cliniche
pubbliche che private) dovuto ad infortunio, a malattia o ad accertamenti
diagnostici, seguito o non da intervento, senza alcun periodo di franchigia,
fatta comunque salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la
diaria stessa.
Gli importi di cui sopra
decorrono dal 1° ottobre 1989.
Per la definizione degli eventi
coperti da assicurazione e per la regolamentazione del rapporto assicurativo,
vale quanto disposto dalle condizioni generali di assicurazione e dalle
relative deroghe e condizioni particolari.
3) Adempimenti delle parti
All'atto del conferimento del mandato, l'agente o rappresentante comunicherà,
su richiesta della impresa artigiana mandante, l'entità numerica di eventuali
altri mandati di agenzia o rappresentanza con imprese artigiane che applicano
il presente accordo.
L'agente è altresì tenuto a
comunicare le successive variazioni inerenti alla situazione precedentemente
dichiarata, con riferimento a quella in essere al 31 dicembre di ciascun anno.
Ad analoghi obblighi sono
tenute le società di agenzia ricomprese nell'assicurazione, le quali
comunicheranno altresì i nominativi dei soci, nonchè tutte le successive
variazioni.
La impresa artigiana, dal
momento dell'instaurazione del rapporto provvederà alla stipulazione della
polizza, ovvero all'inserimento nella polizza già in atto del nominativo
dell'agente da assicurare, dando comunicazione del conferimento del mandato
all'impresa assicuratrice nei modi e termini convenuti con la stessa.
Contemporaneamente, l'impresa artigiana mandante indicherà all'agente l'impresa
presso la quale egli è stato assicurato.
In caso di evento
indennizzabile l'agente o chi per lui provvederà direttamente, nei confronti
dell'impresa assicuratrice, alle incombenze dalla stessa dettate e
comunicategli per il conseguimento delle prestazioni assicurative.
4) Determinazione del premio
assicurativo Il premio, riferito a tutti i rischi sopra ricordati, è
determinato in misura annua pro-capite.
Nel caso che uno stesso agente
abbia più mandati di agenzia con altre imprese, il premio viene
proporzionalmente ridotto nel modo seguente:
- caso di 2 mandati: premio
ridotto al 50% a carico di ciascuna ditta mandante;
- caso di 3 mandati: premio ridotto
al 33% a carico di ciascuna ditta mandante;
- caso di 4 mandati: premio
ridotto al 25% a carico di ciascuna ditta mandante;
- caso di 5 mandati: premio
ridotto al 20% a carico di ciascuna ditta mandante;
- e così via.
A fronte della suddetta
riduzione del premio corrisponde una riduzione della garanzia, in quanto la
garanzia globale viene cumulativamente raggiunta dal versamento pro quota delle
diverse ditte mandanti.
5) Pagamento e frazionamento
del premio assicurativo
Il premio annuo pro capite dovrà
essere versato nella misura intera dovuta per tutti gli agenti operanti per
conto della ditta mandante alla data del 1° gennaio.
Il versamento dovrà essere
effettuato entro e non oltre il 31 gennaio, con la clausola di validità
provvisoria della polizza nella misura di tale versamento.
Per i mandati conferiti e per
quelli venuti a cessare nel corso dell'anno si provvederà mediante conguaglio
annuale entro la stessa data del 31 gennaio, ovviamente per i movimenti
dell'anno precedente. Ai fini di tale conguaglio il premio annuo pro capite
sarà frazionato in dodicesimi per tener conto dei mesi in cui l'agente ha
effettivamente operato per conto della casa mandante.
Le frazioni di mese superiori
ai 15 giorni saranno computate come mese intero.
Nella fase di prima
applicazione, il premio sarà computato pro rata dalla data di stipulazione
della polizza fino al 31 dicembre successivo.
6) Cumulabilità Le garanzie
prestate in forza della polizza di cui al presente regolamento sono
indipendenti da qualsiasi altra assicurazione. In particolare, è escluso il
diritto di rivalsa dell'impresa assicuratrice, nel caso di indennizzo dovuto da
parte di terzi all'agente o rappresentante assicurato.
7) Polizza cumulativa con unica
società assicuratrice In accoglimento delle richieste avanzate dalle
Federazioni nazionali degli agenti e rappresentanti firmatarie dell'accordo
economico collettivo 1° dicembre 1989 le Confederazioni dell'artigianato si
impegnano a fare in modo che la copertura dei rischi oggetto dell'assicurazione
di cui al presente regolamento sia effettuato dalle imprese artigiane mandanti
mediante la stipulazione di polizza cumulativa, con una sola Società
assicuratrice, il cui nominativo sarà comunicato alle predette Organizzazioni.
Per l'anzianità maturata dagli
agenti o rappresentanti fino alle date del 31 dicembre 1992 o del 31 dicembre
1993 resta confermata la regolamentazione dettata dai citati artt. 10, 11, 12 e
13 dell'A.E.C. 1° dicembre 1989.