PATTO DI NON CONCORRENZA
Dal 1’ Giugno 2001 il
Mandatario va risarcito per la clausola di non concorrenza.
Dal 1’ Giugno 2001 il patto di non concorrenza da parte dell’agente dovrà
essere indennizzato. Lo prevede la legge 422/2000 in attuazione della direttiva
86/653/Cee, che ha modificato l’articolo 1751 del Codice civile. Quest’ultimo
disciplina il patto di non concorrenza nel contratto di agenzia, è stato
introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 303/1991, in attuazione dell’articolo 20
della direttiva comunitaria 86/653, ed è integrato dall’ultima legge
comunitaria: la validità del patto di non concorrenza stipulato in contratto,
dal 1’ Giugno, è subordinato alla corresponsione di uno specifico corrispettivo
a titolo di indennità. Il testo dell’articolo 1751-bis del Codice civile
prevede, innanzitutto, che il patto limitativo della concorrenza da parte
dell’agente, dopo lo scioglimento del rapporto, abbia la forma scritta. E’
necessario evidenziare la differenza rispetto alla norma generale sul patto di
non concorrenza, di cui all’articolo 2596 del Codice, secondo cui il patto deve
essere scritto ai soli fini probatori, ben potendo ipotizzare una sua validità
in mancanza di una sua redazione. In secondo luogo, l’articolo 1751-bis del
Codice pone una limitazione contenutistica al patto di non concorrenza, il
quale deve fare espresso riferimento alla medesima zona, clientela e genere di
beni o servizi, per il quale era stato concluso il contratto di agenzia. Il
patto, pertanto, dovrà ritenersi nullo quando la zona indicata (intesa anche
nel senso di un elenco nominativo di clienti) sia più ampia di quella ove
l’agente svolgeva la sua attività l’agente durante l’esecuzione del contratto,
oppure quando i prodotti menzionati siano diversi o ulteriori nel genere rispetto
a quelli che l’agente aveva l’impegno di promuovere. La durata del patto di non
concorrenza è fissata nel limite massimo di due anni dal giorno in cui è
avvenuta l’estinzione del rapporto contrattuale tra preponente e l’agente.
L’articolo 1751 bis del Codice, tuttavia, qualora il patto venga stipulato per
un periodo più lungo, non prevede l’automatica riduzione del termine a quello
di due anni indicato dal legislatore. Appare, comunque chiaro, in via analogica
con gli articoli 2596 e 2125, che tale riduzione sia automatica senza che si
debba considerare nullo l’intero patto di non concorrenza. Con riferimento alle
novità introdotte dalla legge comunitaria del 2000 la previsione relativa
all’indennità di natura non provvigionale da corrispondersi all’agente, qualora
accetti la stipulazione del patto di non concorrenza, ha creato non pochi
problemi d’interpretazione che si ripercuoteranno anche sul piano operativo.
Tra l’altro, l’articolo 20 della direttiva 86/653/Cee nulla dispone circa
l’obbligo di corrispettivo per l’agente vincolato al patto. Per quanto concerne
i parametri da considerarsi per calcolare il compenso, la novella specifica,
innanzitutto, che l’importo deve avere natura non provvigionale, con la
conseguenza che non potrà essere rappresentato da una percentuale ulteriore e
integrativa rispetto a quella provvigionale stabilita nel contratto di agenzia.
La norma precisa poi che la determinazione del corrispettivo, operata dalle
parti tenendo conto degli accordi economici nazionali di categoria (che,
tuttavia, a oggi nulla prevedono), dovrà essere commisurata alla durata del
patto, alla natura del contratto nonchè dell’indennità di cessazione del
rapporto. In difetto di accordo tra le parti, la determinazione in oggetto sarà
rimessa in via equitativa al giudice, il quale dovrà tener conto di ulteriori
parametri quali la media delle provvigioni percepite durante l’esecuzione del
rapporto e la loro incidenza sul volume di affari prodotto dall’agente nel
medesimo periodo, delle cause che hanno determinato la cessazione del contatto
di agenzia, dell’ampiezza della zona nonchè del fatto che l’agente sia o meno
monomandatario. Diversi sono i problemi che sorgeranno dalla applicazione della
nuova disposizione codicistica, tanto in relazione ai contratti esistenti,
quanto in relazione ai nuovi rapporti. Con riferimento ai primi, anche se i
patti di non concorrenza stipulati non prevedano un corrispettivo, essi non
saranno in ogni caso nulli, ma manterranno la loro validità, ferma restando la
possibilità delle parti di accordarsi per la determinazione del compenso o di
ricorrere al giudice per la determinazione del compenso stesso in via
equitativa. Resta inteso che, qualora agente e preponente si accordino per non
dare attuazione al patto di non concorrenza stipulato in contratto (ovvero
l’agente possa svolgere la propria attività per una ditta concorrente), nulla
sarà dovuto all’agente medesimo a titolo di indennità. Diverso il caso in cui,
alla data di cessazione del rapporto, all’agente venga corrisposta l’indennità
ex articolo 1751-bis del Codice e, successivamente (entro i termini di durata
del patto), lo stesso stipuli un contratto con una ditta concorrente: in questo
caso il preponente potrà agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento
del danno subito, chiedendo sia la corresponzione della somma prevista a titolo
penale proprio per violazione del patto medesimo (è sempre auspicabile
prevedere, sin dalla stipula del contratto, una penale a carico dell’agente
specifica per questa ipotesi), sia la restituzione dell’indennità
ingiustamente percepita.