INDENNITA’ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
L'AEi 18.12.1974 (art. 10) e
l'AEc 18.01.1977 (art. 14) introducono per i contratti a tempo indeterminato un
nuovo istituto connesso con lo scioglimento del rapporto: l'indennità
suppletiva di clientela. L'indennità in questione è dovuta tutte le volte che
il contratto si scioglie, ad iniziativa della Casa, per il fatto non imputabile
all'ausiliario. Deve essere corrisposta direttamente dalla ditta, in aggiunta
alla indennità di risoluzione del rapporto.
Nella presente tabella i valori sono riportati in Lire in quanto negli anni di
riferimento i dati contabili erano espressi in tale valuta.
MISURA
DELL'INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA
|-----------|------------|---------------|-------------------------|
| | | | Durata del rapporto |
| Settore | Decorrenza | Massimale |------|---------|--------|
| | | provvigioni |Fino a|Dal 4' al|Oltre il|
| | | |3 anni| 6' anno |6' anno |
|-----------|------------|---------------|------|---------|--------|
| | | < 36.000.000 | 3% | 3,5% | 3,5% |
| |Fino al 1988|---------------|------|---------|--------|
| | | > 36.000.000 | 3% | 3% | - |
| INDUSTRIA |------------|---------------|------|---------|--------|
| | | < 72.000.000 | 3% | 3,5% | 4% |
| | Dal 1989 |---------------|------|---------|--------|
| | | > 72.000.000 | 3% | 3% | 3% |
|-----------|------------|---------------|------|---------|--------|
| |Fino al 1988| - | 3% | 3,5% | 3,5% |
| COMMERCIO |------------|---------------|------|---------|--------|
| | Dal 1989 | - | 3% | 3,5% | 4% |
|-----------|------------|---------------|------|---------|--------|
Per l'industria l'indennità suppletiva di clientela è
calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso
del rapporto e relative ad affari conclusi dopo il 1° gennaio 1989. Per gli
agenti o rappresentanti incaricati da case mandanti di vendere esclusivamente a
privati consumatori si conferma che l'ammontare annuo delle provvigioni
eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione per il calcolo
dell'indennità suppletiva di clientela nel limite del 65% (AEI). Sono comprese
nella base di calcolo anche le somme corrisposte a titolo di rimborso o
concorso di spese; quindi, riteniamo escluse solo le vere e proprie
anticipazioni. L'indennità deve essere corrisposta anche in caso di dimissioni
dovute a invalidità permanente e totale e in caso di morte (in questo caso
viene corrisposta agli eredi) sempre che il rapporto sia in corso da almeno un anno
e per l'industria in caso di recesso dell'agente per il conseguimento della
pensione di vecchiaia dell'ENASARCO. E' dovuta anche per contratti s termine
rinnovati o prorogati. L'indennità suppletiva di clientela non è corrisposta a
seguito di specifiche prestazioni di servizi svolte dall'agente, ma ha
carattere risarcitorio. Pertanto, riteniamo che essa non sia soggetta al
contributo ENASARCO e che in virtù dell'art. 13. 1° comma, del D.P.R. n.
633/1972, non sia neppure soggetta ad IVA.
CRITERI DI CALCOLO
Di seguito riportiamo i criteri pratici di computo
dell’indennità di clientela, in relazione alle diverse durate e date di
instaurazione del rapporto di agenzia.
Rapporti di agenzia instaurati entro il 31
dicembre 1974:
- 3% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1975 ed il
31 dicembre 1979;
- 3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1980 ed
il 31 dicembre 1988, fino ad un massimo di lire 36.000.000 annue e 3% sulla
quota di provvigioni annue eccedenti il limite di L. 36.000.000;
- 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio
1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni
eccedenti il limite di Lire 72.000.000.
Rapporti di agenzia instaurati nel 1975 e nel
1976:
- 3% su tutte le provvigioni relative ad affari conclusi dall’inizio del
rapporto fino alla data del 31 dicembre 1979;
- 3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1980 ed
il 31 dicembre 1988, nel limite del massimale di lire 36.000.000 annue e 3%
sulla quota di guadagni eccedente tale importo annuo;
- 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio
1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni
annue eccedente tale importo annuo.
Rapporti
di agenzia instaurati negli anni da, 1977 al 1982:
- 3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del
rapporto;
- 3,5% sulle provvigioni maturate negli anni successivi ai primi tre e sino al
31 dicembre 1988, nel limite di lire 36.000.000 per ciascun anno e 3% sulle
provvigioni eccedenti l’importo di L. 36.000.000;
- 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio
1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni
annue eccedente tale importo annuo.
Rapporti di agenzia instaurati dal 1983 al 1985:
- 3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del
rapporto;
- 3,5% sulle provvigioni maturate nel quarto, quinto e sesto anno di durata del
rapporto, nel limite di lire 36.000.000 annue sino al 31 dicembre 1988 e di L.
72.000.000 annue dal 1’ gennaio 1989; 3% sulle provvigioni eccedenti;
- 4% sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto, nel limite massimo
annuo di L. 72.000.000 e 3% sulle provvigioni eccedenti.
Rapporti
di agenzia instaurati dal 1’ gennaio 1986 in poi:
- 3% su tutte le provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del
rapporto;
- 3,5% sulle provvigioni maturate negli anni quarto, quinto e sesto, nel limite
di lire 72.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti l’importo
di Lire 72.000.000;
- 4% sulle provvigioni maturate negli anni successivi al sesto, nel limite di
Lire 72.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni eccedenti.