ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO PER LA DISCIPLINA
DEL RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA
COMMERCIALE DEL SETTORE DEL COMMERCIO
L'anno 2002, Il giorno 26 del mese di febbraio tra
- la Confederazione Generale Italiana del Commercio Roma
la Confooperative settore Commercio Roma
e le confederazioni degli agenti
FIARC - CONFESERCENTI,
FILCAMS – CGIL, FISASCAT –
CISL,
FNAARC – CONFCOMMERCIO,
UGL, UILTUCS – UIL, USARCI.
Visto
l'Accordo Economico Collettivo 9 giugno 1988
l'Accordo Economico Collettivo 27 novembre 1992
si è stipulato
il presente
Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e
rappresentanza commerciale tra le Case mandanti commerciali ed i rispettivi
Agenti e Rappresentanti di Commercio, composto di 21 articoli, di 5 tabelle,
letti, approvati e sottoscritti dalle parti contraenti.
Premessa
Le parti stipulanti, con il presente Accordo Economico
Collettivo, intendono realizzare una disciplina normativa corrispondente alle
peculiarità del rapporto di agenzia, nonché alle caratteristiche delle imprese
commerciali e dei servizi.
Sotto questo profilo manifestano il comune interesse a
sviluppare corrette relazioni sindacali e contrattuali, consapevoli
dell'importanza che il settore commerciale riveste nell'economia dei Paese e
del ruolo svolto dagli agenti e rappresentanti di commercio, in un mercato
distributivo reso ancora più complesso dalla difficile congiuntura economica,
quali collaboratori indispensabili per le loro caratteristiche funzionali e
professionali.
La Confederazione del commercio, nell'affermare la sua
piena autonomia contrattuale, accoglie la richiesta di parte sindacale per
incontri annuali a livello nazionale con le OO.SS. degli agenti stipulanti il
presente AEC, intesi ad esaminare lo stato del settore, le sue prospettive
nonché le situazioni di mercato anche per i riflessi che possono determinarsi
sulle condizioni economiche, sociali e professionali degli agenti.
Su richiesta di una delle parti, tali incontri potranno
avvenire anche per singoli settori merceologici.
Art l. – Definizioni - Definizione del rapporto di agenzia
Il contratto di agenzia e rappresentanza commerciale tra
le case mandanti commerciali (in seguito denominate "ditte") e gli
agenti e rappresentanti di commercio è disciplinato dalle norme contenute nel
presente Accordo Economico Collettivo.
Agli effetti del presente Accordo e in conformità agli
artt. da 1742 a 1752 del Codice Civile, indipendentemente dalla qualifica o
denominazione utilizzata dalle parti:
a) è "agente di commercio" chi è incaricato
stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una
determinata zona;
b) è “rappresentante di commercio" chi è incaricato
stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime
in una determinata zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività in
forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite dal
preponente ai sensi dell'art. 1746 del Codice Civile senza obblighi di orario
di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all'art. 1746
Codice Civile devono tener conto dell'autonomia operativa dell'agente o
rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante
sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni
con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi
per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività di cui al secondo
comma del presente articolo, salvo le eccezioni espressamente previste
nell'accordo stesso, nonché a coloro che, in qualità di agenti o
rappresentanti, hanno incarico di vendere merci esclusivamente a privati
consumatori.
Le norme contenute nel presente accordo si applicano anche
ai contratti a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del
rapporto con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6
mesi la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni
prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla
proroga del mandato.
Dichiarazione a verbale
Il presente Accordo trova applicazione anche per gli
agenti e rappresentanti di commercio operanti in "tentata vendita” a
condizione che vengano rispettati i principi di autonomia ed indipendenza nello
svolgimento dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro
e di itinerari predeterminati.
Art. 2 ‑ Zona di attività
Salvo diverse intese tra le parti, la ditta non può
valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio,
di più agenti o rappresentanti, né l'agente o rappresentante può assumere
l'incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza tra di
loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo espresso
patto di esclusiva per una sola ditta (vale a dire rapporto di monomandatario),
all'assunzione da parte dell'agente o rappresentante dell'incarico di trattare
gli affari di più ditte non in concorrenza tra loro.
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o
rappresentante debbono essere precisati per iscritto in un unico documento,
oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la
misura delle provvigioni e/o dei compensi e la durata, quando non sia a tempo
indeterminato, nonché l'esplicito riferimento alle norme dell'Accordo Economico
Collettivo in vigore e successive modificazioni.
Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o
della misura delle provvigioni esclusi i casi di lieve entità, (intendendo per
lieve entità le riduzioni comprese tra 0 e 5% del valore delle provvigioni di
competenza dell'agente nell'anno precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi
antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per
intero) possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o
rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti
e rappresentanti che operano in forma di monornandatari) salvo accordo scritto
tra le parti per una diversa decorrenza del preavviso. Qualora le variazioni di
zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni siano di
entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto
(intendendo per variazione sensibile le riduzioni superiori al 20% del valore
delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno precedente la variazione
ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia
stato lavorato per intero), il preavviso scritto non potrà essere inferiore a
quello previsto per la risoluzione del rapporto.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30
giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto
economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso
per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della
casa mandante.
Resta inteso inoltre che l'insieme delle variazioni di
lieve entità apportate in un periodo di 12 mesi antecedenti l'ultima
variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l'applicazione
dei presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4
mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad
iniziativa della casa mandante.
Chiarimento a verbale
In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del
presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di
concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o rappresentante riguardi
generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d'uso siano diversi e
infungibili tra di loro.
Art. 3 ‑
Diritti e doveri dell'agente
L'agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi
inerenti all'incarico affidatogli
in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta.
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente o rappresentante
deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con lealtà e buona fede. In
particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle
istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le
condizioni del mercato della zona assegnatagli, ed ogni altra informazione
utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto
contrario.
Il contratto potrà prevedere l'addebito totale o parziale
del valore del campionario all'agente o rappresentante, in caso di mancata o
parziale restituzione o di danneggiamento, non derivante dal normale utilizzo.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per
la ditta né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Qualora gli venga conferito l'incarico continuativo di
riscuotere per conto della casa mandante, quest’ultima stabilirà separatamente
dalle competenze la provvigione di incasso. L'obbligo di stabilire la provvigione
di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante
svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
Il preponente è tenuto a fornire all'agente o
rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio
mandato, nonché ad avvertirlo senza indugio qualora ritenga di non poter
evadere totalmente o parzialmente le proposte d'ordine.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con
lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione dell'agente o
rappresentante la documentazione necessaria, relativa ai beni e/o servizi
trattati, e fornire all'agente o rappresentante le notizie necessarie per
l'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente entro un termine
ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà
notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente
attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine
ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un
affare procuratogli.
Art. 4 ‑ Provvigioni
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto
l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione, determinata di norma in
misura percentuale, quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo
intervento.
L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva nella
zona affidatagli gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per
gli affari conclusi dalla medesima senza il suo intervento, sempreché
rientranti nell'ambito del mandato conferito.
L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione
sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la
sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è
pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente, o gli affari sono
conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto
e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in
tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da
specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti
intervenuti.
Le parti convengono che l'agente avrà diritto alle
relative provvigioni nei tempi e nei modi fissati dall'articolo 1748 cod. civ.,
che si intende integralmente ed
inderogabilmente richiamato (1)
I criteri per il conteggio della provvigione saranno
stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti
dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta
concordati per condizioni di pagamento.
Quando la consegna della merce o la fornitura del servizio
venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso
l'affare, la provvigione compete all'agente che abbia effettivamente promosso
l'affare, salvo diverso accordo fra le parti.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante
l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa mandante, con
responsabilità dell'agente per errore contabile, o di svolgere attività
complementari e/o accessorie rispetto a quanto previsto dagli artt. 1742 e 1746
Cod. Civ., ivi comprese quelle di coordinamento di altri agenti in una
determinata area, purché siano specificate nel contratto individuale, dovrà
essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale del compratore,
qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo della
provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o rappresentante la
differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del compratore sia
inferiore al 15% del venduto, l'agente o rappresentante avrà diritto alla
provvigione sulla quota soluta. La provvigione spetta all'agente o
rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per cause
imputabili al preponente.
_____________________________________________________________
(1 ) Art 1748 Codice
Civile(Diritti dell'agente)
Per tutti gli affari conclusi
durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è
stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche
per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in
precedenza acquisito
Come clienti per affari dello
stesso tipo o appartenenti alla zone o alla categoria o gruppo di clienti
riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’agente ha diritto alla
provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se
la proposta è pervenuta al preponente o all’agente in data antecedente o gli
affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento
del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da
lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente,
salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra
gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente
pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il
preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al
contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente al più tardi,
inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o
avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la
prestazione e suo carico.
Se il preponente e il terzo si
accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente
ha diritto per la parte ineseguita ad una provvigione ridotta nella misura
determinata dagli usi o, in mancanza, del giudice secondo equità.
L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosseselo
nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e
il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’
nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al
rimborso della spesa di agenzia.
N.B.: Articolo modificato
dall'art. 2, D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 303 e successivamente così sostituito
dall'art. 3, D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65.
In deroga ai principi stabiliti nei commi precedenti, ai
soli fini del diritto alle provvigioni, le proposte d'ordine non confermate per
iscritto dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle
proposte stesse si intendono accettate. Salvo diverso accordo tra le parti, in
luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso
termine può comunicare per iscritto all'agente o rappresentante il rigetto
totale o parziale dell'ordine ovvero la necessità di una proroga del termine.
Art. 5 ‑ Spese
L'agente o
rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l'esercizio
dell'attività svolta ai sensi dell'art. 1 de presente accordo, salvo patto
contrario.
Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso di
spese o concorso alle spese in forma percentuale.
Art. 6 ‑ Liquidazione delle provvigioni
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla
fine di ogni trimestre.
Entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre
considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle
provvigioni, nonché il relativo importo, con l'adempimento delle formalità
richieste dalle vigenti norme fiscali. Qualora l'agente o rappresentante non
sollevi contestazioni entro trenta giorni dal ricevimento del conto, questo si
intenderà definitivamente approvato. In caso di contestazione, la ditta verserà
le eventuali ulteriori somme non oltre trenta giorni dalla definizione della
controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme
dovute di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma,
sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse
in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per
tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese
fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente
ai clienti.
Qualora all'atto del conferimento del mandato sia stata
pattuita la possibilità per l'agente o rappresentante di richiedere anticipi
provvigionali gli stessi potranno essere pagati nella misura dei 50% della
provvigione per gli affari che prevedono l'esecuzione da parte del compratore
non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% per gli affari che prevedono
l'esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni.
Art. 7 ‑ Patto di non concorrenza (nuovo articolo)
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1751 bis
c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale a fronte del patto
di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico
di agenzia. Tale indennità è calcolata secondo le modalità di seguito indicate.
La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla media
delle provvigioni spettanti nei cinque anni antecedenti alla cessazione del
rapporto, ovvero dalla media delle provvigioni spettanti nel corso del
rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a cinque anni.
Il valore di cui alla lettera a) andrà diviso per
ventiquattro e corrisposto in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i
mesi di durata del patto di non concorrenza. Per gli agenti e rappresentanti
operanti in forma di monomandatari l'importo come sopra individuato verrà
corrisposto per intero nel caso in cui il rapporto abbia avuto durata superiore
a cinque anni. Per i rapporti di durata compresa tra zero e cinque anni
l'indennità verrà corrisposta nella misura dell'85% (ottantacinque per cento)
Per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di
plurimandatario la base di calcolo di cui alla lettera a) del presente articolo
è ridotta dei 20% (venti per cento).
Il valore così ottenuto verrà corrisposto, in tal caso,
nelle seguenti misure percentuali:
‑ 50% (cinquanta per cento) per i rapporti di durata
compresa tra 0 e 5 anni;
‑ 75% (settantacinque per cento) per rapporti di
durata compresa tra 5 e 10 anni;
‑ 100% (cento per cento) per i rapporti di durata
superiore a 10 anni
Ai soli fini del calcolo dell'indennità prevista a fronte
del patto di non concorrenza post contrattuale, si considerano come
monomandatari anche gli agenti di commercio operanti come plurimandatari, per i
quali il mandato cessato valga almeno l'80% (ottanta per cento) del monte
provvigionale di spettanza dell'agente o rappresentante da tutte le case
mandanti in ciascuno dei due anni antecedenti la chiusura del rapporto.
L'agente o rappresentante di commercio che intende avvalersi di quanto previsto
al presente comma è tenuto ad esibire, al momento della cessazione del
rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali, dalle quali risulti il
totale delle provvigioni complessivamente percepite in ciascuno degli anni di
riferimento.
Le disposizioni previste dal presente articolo si
applicano ad agenti e rappresentanti operanti in forma individuale, in forma di
società di persone, in forma di società di capitali con un unico socio, nonché
alle s.r.l. con due o più soci.
Nota a verbale 1
Le parti stipulanti precisano e ribadiscono che non è loro
volontà estendere la parificazione all'agente monomandatario, di cui al
penultimo comma del presente articolo, per situazioni diverse da quella ivi
prevista, escludendo espressamente qualunque ulteriore conseguenza ai fini
fiscali, previdenziali, economici e normativi.
Nota a verbale 2
Le parti si danno atto che le disposizioni di cui al
presente articolo decorrono dal 1° giugno 2001.
Art. 8 ‑ Malattia e infortunio
In caso di malattia o infortunio dell'agente o
rappresentante che costituisca causa di impedimento nell'espletamento del
mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della
ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la
durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data
dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla
risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di
provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio del
mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad
esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od
infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o
chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si
avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e
non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo
stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in
forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di
persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio
dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla
stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per
coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero.
La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO
secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito
indicate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il
trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello
eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:
a) in caso di
morte per infortunio: liquidazione di un capitale di L.80.000.000
(ottantamilioni);
b) in caso di
invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di
L.100.000.000 (centomilioni). Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in
caso di invalidità inferiore all'80% (ottanta per cento), in relazione alla
percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per
cento);
c) in caso di
ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici, ovvero
di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a
ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di L. 25.000
(venticinquemila) dal primo giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni
per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa
per la diaria stessa.
Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente
polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte
mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte dell'interesse del 4
per cento di spettanza delle case mandanti di cui all'art. 13 del presente
accordo.
Art. 9 Gravidanza e Puerperio
In caso di gravidanza e puerperio dell'agente o
rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta
dell'agente o rappresentante, per un periodo massimo di 8 (otto) mesi,
all'interno dei quali deve considerarsi la data del parto, intendendosi che
durante tale periodo la casa mandante si asterrà dal procedere alla risoluzione
del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere
direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio dei mandato di
agenzia o rappresentanza ovvero a darne ad altri l'incarico di esercitarlo.
Resta inteso che per gli affari prodotti durante tale
periodo l'agente o rappresentante non avrà diritto alla provvigione, tranne che
per quegli ordini pervenuti durante tale periodo grazie all'attività in
precedenza svolta dall'agente o rappresentante di commercio.
Art. 10 – Preavviso
(et indennità di preavviso)
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo
indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione
scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della
seguente misura:
a) Agente o
rappresentante operante in forma di plurimandatario
3 mesi per i contratti di durata da 0 a 3 anni
4 mesi per i contratti di durata da 0 a 4 anni iniziati
5 mesi per i contratti di durata da 0 a 5 anni iniziati
6 mesi per i contratti di durata superiore a 6 anni .
Agente o rappresentante operante in forma di
monomandatario:
5 mesi per i contratti di durata da 0 a 5 anni iniziati
6 mesi per i contratti di durata compresa fra 6 e 8 anni
iniziati
8 mesi per i contratti di durata superiore a 8 anni.
In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o
rappresentante il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in
forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di
plurimandatario.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si
farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo
intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della
comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del periodo di
preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in
rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e
comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda
porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere
all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di
risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno
solare (1° gennaio ‑ 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso
dovuti. In caso di esonero da una parte di preavviso la parte recedente
corrisponderà all'altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti
dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente
(1°gennaio ‑ 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati.
Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente
saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i
dodici mesi di riferimento.
Ove più favorevole, la media retributiva per la
determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui
dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai
dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle
provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso può
rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere
l'indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione.
L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su
tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di
rimborso o concorso spese o di premio.
Durante la prestazione del periodo di preavviso il
rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al
mandato.
Art. 11 ‑ Indennità di fine rapporto (nuovi articoli
11 et 12 che comprendono l’ex indennità FIRR, indennità suppletiva di
clientela, e la nuova indennità meritocratica)
All'atto della risoluzione del contratto a tempo
indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una
indennità secondo le disposizioni dei seguenti artt. 12 ‑ 13
Le parti si danno atto che con i versamenti di cui ai
successivi articoli è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in
virtù dell'art. 1751 c.c.
Art. 12 ‑ Indennità di fine rapporto
Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed
esaustiva applicazione all'art. 1751 Codice Civile, anche in riferimento alle
previsioni dell'art. 17 della Direttiva CEE 861653, individuando modalità e
criteri applicativi, particolarmente per quanto attiene alla determinazione in
concreto della misura dell'indennità in caso di cessazione del rapporto.
A tal fine si conviene che l'indennità in caso di
cessazione del rapporto sarà composta da tre emolumenti:
il primo, denominato Indennità di risoluzione del
rapporto, viene riconosciuto all'agente
o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun incremento della
clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al criterio dell'equità;
il secondo, denominato Indennità suppletiva di clientela,
sarà riconosciuto ed erogato all'agente
o rappresentante secondo le modalità di cui al successivo capo II. Anche tale
emolumento risponde al principio di equità, e non necessita per la sua
erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751, I
comma, Codice Civile;
il terzo, denominato “Indennità meritocratica"
risponde ai criteri indicati dall'art.
1751 del Codice Civile, relativamente alla sola parte in cui prevede
come presupposto per l'erogazione l'aumento del fatturato con la clientela
esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti.
L'indennità in
caso di cessazione del rapporto, di cui ai successivi capi II e III sarà
computata sulle provvigioni e le altre somme, comunque denominate, per le quali
è sorto il diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche
se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della
chiusura del rapporto.
In caso di decesso dell'agente o rappresentante,
l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.
L'indennità di
risoluzione del rapporto è dovuta anche in caso di invalidità permanente e
totale dell'agente o rappresentante, originata sia da infortunio, sia da
malattia.
I) Indennità
di risoluzione del rapporto.
All'atto della cessazione del rapporto, spetta all'agente
o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate
e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di
seguito riportate:
L'indennità di
risoluzione del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura del 3%
dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel
corso del contratto, nei seguenti limiti:
a) non oltre L.
50.000 (cinquantamila) di provvigioni liquidate per ciascun anno fino al 30
settembre 1947; qualora l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare
in esclusiva la sua attività per una sola ditta il limite di L. 50.000
(cinquantamila) è elevato a L. 70.000 (settantamila) di provvigioni annue,
b) non oltre L.
500.000 (cinquecentomila) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il
periodo dal 1° ottobre 1947 al 30 giugno 1951; qualora l'agente o
rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una
sola ditta, il limite di L. 500.000 (cinquecentomila) è elevato a L. 600.000
(seicentomila)
di provvigioni annue;
c) non oltre L.
2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun anno per il periodo
dal 1° luglio 1951 al 31 dicembre 1958; qualora l'agente o rappresentante sia
impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, il
limite di L. 2.000.000 (duemilioni) è elevato a L. 2.500.000
(duemilionicinquecentomila).
A decorrere dal 1° gennaio 1959 l'indennità per
scioglimento del contratto a tempo indeterminato è stabilita nella misura dell'
1 % dell'intero ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o
rappresentante, e integrata nelle misure e nei limiti sotto indicati:
a) per il
periodo dal 1°gennaio 1959 al 31 dicembre 1968 l'integrazione è del 3% (tre per
cento) fino a lire 2.000.000 (duemilioni) di provvigioni liquidate per ciascun
anno, e dell'1% (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per
ciascun anno fra L. 2.000.000 (duemilioni) e L. 3.000.000 (tremilioni); per gli
agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L.
2.000.000 e di L. 3.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 2.500.000
(duemilionicinquecentomila) e L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila);
b) per il
periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1976 l'integrazione è del 3% (tre
per conto) fino al limite di L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) di provvigioni
liquidate per ciascun anno, e dell' 1 % (uno per cento) per la parte di
provvigioni liquidate per ciascun anno fra L. 2.500.000
(duemilionicinquecentomila) e L. 4.000.000 (quattromilioni); per gli agenti e/o
rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva i limiti di L. 2.500.000 e
di L. 4.000.000 sono elevati rispettivamente a L. 3.000.000 (tremilioni) e L.
4.500.000 (quattromilionicinquecentomila);
c) per il
periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1980 l'integrazione è del 3% (tre
per cento) fino al limite di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) di
provvigioni liquidate per ciascun anno, e dell' 1 % (uno per cento) per la
parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra L. 4.500.000
(quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (seimilioni) per gli agenti e/o
rappresentanti impegnati ad esercitare in esclusiva, i limiti di L. 4.500.000
(quattromilionicinquecentomila) e L. 6.000.000 (seimilioni) sono elevati
rispettivamente a L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 8.000.000 (ottomilioni)
d) per il
periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1988 l'integrazione è del 3% (tre
per cento) fino al limite di L. 6.000.000 (seimilioni) di provvigioni liquidate
per ciascun anno e dell'1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni
liquidate per ciascun anno tra L. 6.000.000 (seimilioni) e L. 9.000.000
(novemilioni); per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare in
esclusiva, i limiti di L. 6.000.000 (seimilioni) e di L. 9.000.000
(novemilioni) sono elevati rispettivamente a L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L.
18.000.000 (diciottomilioni);
e) per il
periodo dal 1 ° gennaio 1989 in poi, integrazione è del 3% (tre per cento) fino
al limite di 12.000.000 (dodicimilioni) di provvigioni liquidate per ciascun
anno e dell' 1 % (uno per cento) per la parte di provvigioni liquidate per
ciascun anno tra L. 12.000.000 (dodicimilioni) e L. 18.000.000
(diciottomilioni).
Per gli agenti e/o rappresentanti impegnati ad esercitare
in esclusiva, i limiti di L. 12.000.000 e L. 18.000.000 sono elevati,
rispettivamente a L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) e L. 36.000.000
(trentaseimilioni).
Agli effetti dell'accantonamento obbligatorio del F.I.R.R.
presso la Fondazione ENASARCO saranno computate anche le somme corrisposte
espressamente e specificamente a titolo di rimborso, concorso spese o di
premio.
l versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), ed e)
previsti nel presente capo l sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E,
annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi
calcoli.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o
rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza
volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di
previdenza previsto dal presente accordo.
L'indennità di cui
al presente capo I non sarà riconosciuta nelle ipotesi di scioglimento del
rapporto ad iniziativa della casa mandante motivata da una delle fattispecie
sotto elencate:
ritenzione indebita di somme di spettanza della
preponente;
concorrenza sleale ovvero, per i monomandatari, violazione
del vincolo di esclusiva per una sola
ditta.
Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente
accantonate anno per anno nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione
Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari allegate al
presente accordo; nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure
per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente
già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all'agente per il
verificarsi di una delle ipotesi di decadenza come sopra riportate.
In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di cui al comma precedente, l'agente o rappresentate, ove ricorra
una delle ipotesi previste al comma 6 del presente capo 1, è tenuto a
rimborsare direttamente l'azienda mandante per un importo equivalente a quanto
maturato a titolo di indennità di risoluzione del rapporto.
Nell'ipotesi di cessione a terzi ‑ operata
dall'agente ai sensi di un accordo con il preponente del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed
obblighi dallo stesso derivanti, le somme di cui al presente punto non saranno
dovute all'agente o rappresentante cedente. Qualora l'accordo di cessione preveda
il subentro di un altro agente o rappresentante, gli importi in parola per il
periodo pregresso – fatti oggetto di apposita quantificazione e dichiarazione ‑
saranno accreditati sul conto individuale dell'agente o rappresentante
subentrante ed a questi riconosciuti, se del caso, all'atto della cessazione
definitiva del rapporto. Le norme regolamentari allegate al presente accordo
dovranno tenere conto dell'ipotesi di cessione in rapporto ai meccanismi di
accantonamento all'Enasarco.
(tale ultima previsione deve essere scritta negli Accordi
regolamentali).
Dichiarazione a verbale
Le parti firmatarie del presente accordo economico
collettivo si impegnano a costituire una commissione per lo studio di eventuali
impieghi alternativi del FIRR(Fondo indennità risoluzione rapporto), ferma
restando l'obbligatorietà di accantonamento della indennità risoluzione
rapporto presso la Fondazione Enasarco.
II) Indennità
suppletiva di clientela
Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad
iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o
Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente
o Rappresentante, in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto di cui
al precedente capo I, una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi
sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al
pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o
rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte
al momento della cessazione del rapporto.
Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989
l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: (1)
a) 3% (tre per
cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di
agenzia;
b) 3,50% (tre
e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno
compiuto;
c) 4% (quattro
per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi.
L'indennità suppletiva di clientela sarà altresì
corrisposta ‑ sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno ‑
in caso di dimissioni dell'agente dovute a sua invalidità permanente e totale o
per conseguimento della pensione di vecchiaia ENASARCO, nonché in caso di
decesso. In quest'ultimo caso, l'indennità predetta verrà corrisposta agli eredi
legittimi o testamentari.
Qualora la casa mandante non corrisponda l'indennità di
clientela per fatto imputabile all'agente o rappresentante, ne darà motivazione
nella lettera di revoca.
Agli effetti della liquidazione dell'indennità, suppletiva
di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e
specificamente a titolo di rimborso o di concorso spese o di premio.
Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo si
considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o
prorogato.
Dichiarazione a verbale ai capi e Il
In relazione a quanto previsto dal 3° comma dell'articolo
1751 c.c. e alle disposizioni pattuite nell' AEC 27 novembre 1992 le parti si
danno atto che gli importi maturati a titolo di indennità di risoluzione del
rapporto e di indennità suppletiva di clientela sono riconosciuti all'agente o
rappresentante anche nel caso in cui eccedano complessivamente il valore
massimo previsto dal 3° comma dell'articolo 1751 c.c., citato
________________________________________________________________________
(1) Per
il periodo 1° gennaio 1977 ‑ 31 dicembre 1988 il calcolo dell'Indennità
suppletiva di clientela viene effettuato sulla base del seguente articolo 14,
primo comma dell'AEC 24 giugno 1981:
“Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie ad
iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente o
rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta proponente all'agente
o rappresentante, in aggiunta all'indennità di deduzione del rapporto di cui al
precedente art. 10, una indennità suppletiva di clientela da calcolarsi
sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate per tutta la durata del
rapporto di agenzia e relative comunque ad affari conclusi successivamente al
primo gennaio 1977 nel modo seguente
3% (tre per cento) sulle
provvigioni maturate nel primi 3 (tre) anni di durata del rapporto di agenzia;
3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate negli
anni successivi”.
III) Indennità "meritocratica" aggiuntiva
all'indennità di risoluzione del rapporto e all'indennità suppletiva di
clientela
In aggiunta a
quanto disposto al capo I (indennità di risoluzione del rapporto) ed al capo II
(indennità suppletiva di clientela) le parti stipulanti il presente accordo
prevedono la corresponsione di una indennità meritocratica nel solo caso in cui
l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità
suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo
comma dell'articolo 1751 cod. civ., e ricorrano le condizioni per cui l'agente
al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al
preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti
e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con
tali clienti. L'indennità “meritocratica" aggiuntiva spetta, in tal caso,
in misura non superiore alla differenza tra la somma di Indennità di
risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela ed il valore
massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 cod. civ., secondo il
seguente criterio:
Rapporti di agenzia o rappresentanza di durata superiore a
dieci anni
Verrà determinato il valore iniziale calcolando la media
delle provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante nei primi 3 (tre) anni di durata del rapporto.
Verrà determinato il valore finale calcolando la media
delle provvigioni nei 3 (tre) anni antecedenti la chiusura del rapporto
(intendendo il valore delle provvigioni nei 36 mesi antecedenti la chiusura del
rapporto).
Rapporti di agenzia o rappresentanza di durata da tre a
dieci anni
Verrà determinato il valore iniziale calcolando la media
delle provvigioni di competenza dell'agente o rappresentante nei primi 2 (due)
anni di durata del rapporto.
Verrà determinato il valore finale calcolando la media
delle provvigioni nei 2 (due) anni antecedenti la chiusura del rapporto
(intendendo il valore delle provvigioni nei 24 mesi antecedenti la chiusura del
rapporto).
c) Rapporti di agenzia o rappresentanza di
durata fino a tre anni:
Verrà determinato il valore iniziale calcolando il valore
delle provvigioni del primo trimestre di operatività del mandato, moltiplicato
per quattro.
Verrà determinato il valore finale calcolando il valore
delle provvigioni dei 12 mesi antecedenti la chiusura del rapporto.
Sull'importo ottenuto sottraendo dal valore finale il
valore iniziale, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita
per le famiglie di operai e impiegati, si applicheranno le seguenti
percentuali:
1 % in caso di incremento fino al 33%
2% in caso di incremento superiore al 33% e fino al 66%
3% in caso di incremento superiore al 66%
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che le presenti disposizioni in
materia di trattamento di cessazione del rapporto di agenzia sono applicative
della Direttiva CEE 861653 e dell'art. 1751 c.c., ne rispettano la lettera e lo
spirito così come perseguito dal legislatore comunitario e nazionale.
Art. 13 ‑ Accantonamenti presso l’ENASARCO
L'Indennità di scioglimento del contratto di cui al
precedente articolo è accantonata, per gli importi maturati fino al 31 dicembre
1958, presso l'ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di
Commercio), in virtù delle norme contenute negli art. 8,9,10,11 e 12
dell'Accordo Economico Collettivo 30 giugno 1938.
Le parti si danno atto che col versamento di cui al
precedente capoverso è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in
materia di indennità di scioglimento del contratto in relazione agli accordi
economici sopra citati per il periodo antecedente al 1° gennaio 1959.
Per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1964
l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto presso l'ENASARCO
è facoltativa da parte delle ditte, e subordinata alla condizione che l'Ente
corrisponda alle ditte stesse un interesse annuo non inferiore al 4% (quattro
per cento).
Per gli Importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 1965
l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato
presso l'ENASARCO, sempreché detto Ente corrisponda alle ditte un interesse
annuo non inferiore al 4% (quattro per cento e devolva gli utili di esercizio
della gestione "Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR)" al Fondo
di Assistenza a favore degli iscritti dell'Ente.
I versamenti di cui al precedente comma saranno effettuati
obbligatoriamente presso la Fondazione ENASARCO sulle provvigioni liquidate nel
corso di ogni anno solare (1° gennaio ‑ 31 dicembre) entro il 31 marzo
successivo.
Le ditte sono tenute a segnalare all'ENASARCO l'inizio e
la cessazione dei rapporti e ogni altra eventuale variazione intervenuta; per
le relative modalità si rinvia alle norme regolamentari e alle delibere del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo
alla redazione di un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento
agli aventi diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto.
Art 14 ‑ Previdenza ENASARCO
In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'accordo
economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento delle attività
istituzionali della Fondazione Enasarco, deliberato dal Consiglio di
amministrazione dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998, il trattamento
di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, viene attuato mediante
il versamento, da parte delle ditte, di un contributo (cancellata la
percentuale) sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un
contributo di pari importo a carico dell'agente o rappresentante, che verrà
trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni
liquidate nell'anno nel limite di 24 milioni di lire per ciascuna delle case
mandanti per gli agenti e rappresentanti operanti in forma di plurimandatario
ovvero nel limite di 42 milioni di lire, per gli agenti e rappresentanti
operanti in forma di monomandatario.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha
applicazione, a tutti gli effetti nei casi in cui le attività di agenzia o
rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o dà società
a responsabilità limitata.
Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute
al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte, allo
scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.
Fino alla data del 31 dicembre 1958 gli obblighi delle
aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a
quelli per l'indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto
dall'art. 11, dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti, in
dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30
giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Art. 15 ‑ Iscrizione all'ENASARCO
Le ditte hanno
l'obbligo di iscrivere i propri agenti o rappresentanti alla Fondazione
ENASARCO, entro trenta giorni dall'inizio del rapporto di agenzia o di
rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di
iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 204 dei 3 maggio 1985. Nel caso che
l'agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di
iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l'interessato abbia ottenuto
l'iscrizione. I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati
all'Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, non oltre sessanta giorni
dalla scadenza di ciascun trimestre solare. Entro il 30 aprile di ciascun anno
la ditta mandante invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme
versate al fondo di previdenza dell'ENASARCO e di quelle accantonate presso il
FIRR, di competenza dell'anno precedente.
Art. 16 ‑ Pattuizioni più favorevoli
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni
individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.
Art. 17 ‑ Controversie
Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione
del presente accordo dovranno essere sottoposte, per il tentativo di
conciliazione, all'esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Per renderti edotto del Nuovo Accordo Economico del
settore commercio, che va letto e riletto con la massima attenzione e di cui
attendiamo tue osservazioni e da parte nostra ti daremo nuovi ragguagli e
precisazioni anche per i nuovi articoli sul Nuovo Patto di non concorrenza,
Indennità preavviso e clientela, Indennità meritocratica.
ASSOAGENTI
PIACENZA 29100
VIA PENNAZZI, 23 Zona Fiera
MILANO 20124 VIA
VITRUVIO, 43 fronte Stazione Centrale
CREMONA 26100 VIA
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