Art. 1
(Definizione dell'agente - Sfera di applicazione)
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e
i rappresentanti di commercio, rappresentati dalle Associazioni sindacali
contraenti e le aziende industriali rappresentate dalle Associazioni aderenti
alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana (Confindustria),
nonché gli Enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione Cooperative
Italiane (Confcooperative).
Agli effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742
e 1752 del codice civile, indipendentemente dalla qualifica o denominazione
usata dalle parti:
a) è agente di commercio il soggetto incaricato
stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in
una determinata zona;
b) è rappresentante di commercio il soggetto
incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome
delle medesime in una determinata zona.
L'agente o rappresentante esercita la sua attività, in
forma autonoma ed indipendente, nell'osservanza delle istruzioni impartite
dal preponente ai sensi dell'art. 1746 del codice civile, senza obblighi di
orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui
all'art. 1746 del codice civile devono tenere conto dell'autonomia
operativa dell'agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare
costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera,
non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla
esecuzione delle sue attività.
Il presente accordo si applica anche alle società
aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio delle attività
suddette, salve le eccezioni e deroghe espressamente previste nell'accordo
stesso, nonchè a coloro che, in qualità di agenti o rappresentanti, hanno
incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.
Le norme del presente accordo - salvo quelle di cui
agli artt. 10 e 13 - non sono vincolanti nel caso di conferimento di
mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il
commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che nella definizione di cui al
secondo comma, lett. a) e b), rientrano anche gli agenti e i rappresentanti
di commercio operanti in "tentata vendita", a condizione che
vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento
dell'attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di
itinerari predeterminati.
Art. 2
(Zona ed esclusiva - Variazioni)
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le
parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa
zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, nè
l'agente o rappresentante può assumere l'incarico di trattarvi gli affari
di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di
esclusiva per una sola ditta, all'assunzione, da parte dell'agente o
rappresentante, dell'incarico di trattare gli affari di più ditte non in
concorrenza tra di loro. Nel caso in cui l'agente o rappresentante non sia vincolato
dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere
altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.
Le variazioni di zona (territorio, clientela,
prodotti) e della misura delle provvigioni, esclusi i casi di lieve entità
(intendendosi per lieve entità le riduzioni, che incidano fino al cinque
per cento del valore delle provvigioni di competenza dell'agente o
rappresentante nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei dodici
mesi antecedenti la variazione, qualora l'anno precedente non sia stato
lavorato per intero), possono essere realizzate previa comunicazione
scritta all'agente o al rappresentante da darsi almeno due mesi prima
(ovvero quattro mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad
esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo
accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza.
Qualora queste variazioni siano di entità tale da
modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto (intendendosi
per varazione sensibile le riduzioni superiori al venti per cento del
volore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile
precedente la variazione, ovvero nei dodici mesi antecedenti la variazione,
qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero), il preavviso
scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del
rapporto.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro
trenta giorni, di non accettare le variazioni che modifichino sensibilmente
il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente
costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o
rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
L'insieme delle variazioni di lieve entità apportate
in un periodo di dodici mesi sarà da considerarsi come unica variazione,
per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta del
preavviso di due o quattro mesi, sia ai fini della possibilità di intendere
il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.
Chiarimento a verbale all'articolo 2
In relazione a quanto previsto dai commi primo e
secondo del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi
la possibilità di concorrenza quando l'incarico conferito all'agente o
rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e
valore d'uso siano diversi e infungibili tra di loro.
Art. 3
(Documenti - Campionario)
All'atto del conferimento dell'incarico, all'agente o
rappresentante debbono essere precisati per iscritto, in un unico
documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da
trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa
non sia a tempo indeterminato.
In ogni contratto individuale dovrà essere inserito
l'esplicito riferimento alle norme dell'accordo economico collettivo in
vigore e successive modificazioni.
Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì
previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all'agente o
rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di
danneggiamento.
Art. 4
(Tempo determinato)
Le norme previste nel presente accordo si applicano
anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura
del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso
di cui all'art. 9.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore
a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno
60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al
rinnovo o proroga del mandato.
Art. 5
(Diritti e doveri delle parti)
L'agente o rappresentante, nell'esecuzione
dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente ed agire con
lealtà e buona fede.
In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli
in conformità alle istruzioni impartite dalla ditta e fornire le
informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli,
nonché ogni altra informazione utile al preponente per valutare la
convenienza dei singoli affari.
L'agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere
per la ditta, nè di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo
scritto.
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire
con lealtà e buona fede.
Egli deve mettere a disposizione dell'agente la
documentazione necessaria, relativa ai beni o servizi trattati e fornire
all'agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più
producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l'agente o
rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di
vendita e avvertirà l'agente, allorché preveda che il volume delle
operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente
avrebbe potuto normalmente attendersi.
Nei contratti individuali potrà essere stabilito un
termine per l'accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del
preponente delle proposte d'ordine trasmesse dall'agente. In assenza nel
contratto individuale di espressa previsione del termine di cui sopra, le
proposte d'ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla
provvigione, se non rifiutate dal preponente entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento delle proposte stesse.
Art. 6
(Provvigioni)
Ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., l'agente o
rappresentante ha diritto alla provvigione, determinta di norma in misura
percentuale, su tutti gli affari conclusi durante il rapporto, quando
l'operazione sia stata conclusa per effetto del suo intervento.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno
stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti
dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta
accordati per condizioni di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all'agente o
rappresentante l'incarico continuativo di riscuotere per conto della casa,
con responsabilità dell'agente per errore contabile, dovrà essere stabilita
una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista
l'obbligo della riscossione. L'obbligo di stabilire la provvigione separata
di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l'agente o rappresentante
svolga presso i clienti della sua zona la sola attività di recupero di
somme per le quali dai clienti medesimi non siano state rispettate le
scadenze di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o
rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una
determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà
essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non
provvigionale.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso
che la esecuzione dell'affare si effettui su accordo fra fornitore ed
acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli
importi delle singole consegne.
In qualsiasi caso di insolvenza parziale del
compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all'importo
della provvigione sulla quota soluta, la ditta verserà all'agente o
rappresentante la differenza. Tuttavia, qualora l'insolvenza parziale del
compratore sia inferiore al 15% del valore del venduto, l'agente o
rappresentante avrà diritto alla provvigione sulla quota soluta.
La provvigione spetta all'agente o rappresentante
anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al
preponente.
L'agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli
affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari
conclusi senza suo intervento, semprechè rientranti nell'ambito del mandato
affidatogli.
Qualora la promozione e l'esecuzione di un affare
interessino zone e/o clienti affidati in esclusiva ad agenti diversi, la
relativa provvigione verrà riconosciuta all'agente, che abbia
effettivamente promosso l'affare, salvo diversi accordi fra le parti per
un'equa ripartizione della provvigione stessa.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di
agenzia, l'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari
proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati
dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di
cui ai commi precedenti, e salvo l'obbligo, per l'agente o rappresentante,
a richiesta della ditta, di prestare l'opera di sua competenza per la
completa o regolare esecuzione degli affari in corso.
L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione
sugli affari proposti e conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto,
se la conclusione è effetto soprattutto dell'attività da lui svolta ed essa
avvenga entro un termine ragionevole dalla cessazione del rapporto. A tal
fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante
relazionerà dettagliatamente la preponente sulle trattative commerciali
intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del
contratto di agenzia. Qualora, nell'arco di quattro mesi dalla data di
cessazione del rapporto, alcune di tali trattative vadano a buon fine,
l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato.
Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale
ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere
considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi
riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra
le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione
della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per
la promozione e conclusione dell'affare.
Art. 7
(Liquidazione delle provvigioni)
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni
alla fine di ogni trimestre.
Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre
considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle
provvigioni, nonchè il relativo importo, con l'adempimento delle formalità
richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta
verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione
della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle
somme dovute di oltre quindici giorni, rispetto ai termini di cui al
precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di
ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di riferimento.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture
tramite l'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese
fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate
direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante
ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70 per
cento del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il
diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o
rappresentante all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in
alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella
misura del 50 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con
pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle
provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma
non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad
anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
Art. 8
(Rimborso spese)
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso
delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell'articolo 1
del presente accordo, salvo patto in contrario.
Resta fermo che tutte le somme corrisposte dalla casa
mandante, anche se a titolo di rimborso o concorso spese, per lo
svolgimento dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale sono
computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali e legali e sono
soggette alla contribuzione Enasarco.
Art. 9
(Termini di preavviso)
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo
indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione scritta
all'altra parte con un preavviso della seguente misura:
A- Agente o rappresentante non impegnato in esclusiva
per una sola ditta
- tre mesi per i primi tre anni di durata del
rapporto;
- quattro mesi nel quarto anno di durata del rapporto;
- cinque mesi nel quinto anno di durata del rapporto;
- sei mesi di preavviso, dal sesto anno in poi.
B- Agente o rappresentante impegnato in esclusiva per
una sola ditta
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del
rapporto;
- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in
poi.
In caso di recesso da parte dell'agente o
rappresentante, la durata del preavviso sarà di cinque o di tre mesi, a
seconda che l'agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in
esclusiva per una sola ditta, indipendentemente dalla durata complessiva
del rapporto.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto,
si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto, intendendosi il
periodo intercorso dalla stipula del contratto fino al momento di
ricevimento della comunicazione di recesso.
Le parti convengono che la scadenza del periodo di
preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in
rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e
comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che
precedono.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda
porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere
all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di
risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno
solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di
preavviso dovuto ovvero una somma a questa proporzionale, in caso di
esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio
nel corso dell'anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi
mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Ove
più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità
di cui trattasi sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la
comunicazione di recesso. Qualora il rapporto abbia avuto una durata
inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media
mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso. L'importo
sostitutivo del preavviso va computato su tutte le somme corrisposte in
dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o
concorso spese.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso
può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di
corrispondere la somma di cui al comma che precede, entro trenta giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione.
Durante la prestazione in servizio del preavviso, il
rapporto prosegue regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi
al mandato.
Art. 10
(Indennità per lo scioglimento del contratto)
Con la presente normativa le parti intendono dare
piena ed esaustiva applicazione all'art.
1751 cod. civ. anche in riferimento alle previsioni
dell’art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando con funzione
suppletiva modalità e criteri applicativi, particolarmente per quanto
attiene alla determinazione in concreto della misura dell'indennità in caso
di cessazione del rapporto, e introducendo nel contempo condizioni di
miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia per quanto
riguarda i requisiti per il riconoscimento dell'indennità, sia per ciò che
attiene al limite massimo dell'indennità, stabilito dal terzo comma del
predetto art. 1751 cod. civ.
A tal fine si conviene che l'indennità in caso di
scioglimento del contratto sarà composta da due emolumenti: l'uno,
denominato indennità di risoluzione del rapporto, viene riconosciuto
all'agente o rappresentante anche se non ci sia stato da parte sua alcun
incremento della clientela e/o del fatturato, e risponde principalmente al
criterio dell'equità; l'altro, denominato indennità suppletiva di
clientela, è invece collegato all'incremento della clientela e/o del
fatturato e intende premiare essenzialmente la professionalità dell'agente
o rappresentante.
L'indennità in caso di scioglimento del contratto, di
cui ai successivi capi I e II, sarà computata su tutte le somme, comunque
denominate, percepite dall'agente nel corso del rapporto, nonché sulle
somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, sia sorto il
diritto al pagamento in favore dell'agente o rappresentante, anche se le
stesse non siano state in tutto o in parte ancora corrisposte.
In caso di decesso dell'agente o rappresentante,
l'indennità stessa sarà corrisposta agli eredi.
I) indennità di risoluzione del rapporto:
all’atto della cessazione del rapporto spetta
all’agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle
provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:
- AGENTE O RAPPRESENTANTE CON OBBLIGO DI ESCLUSIVA PER
UNA SOLA DITTA
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 12.400,00
annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro
12.400,01 annui ed Euro 18.600,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 18.600,00
annui
- AGENTE O RAPPRESENTANTE SENZA OBBLIGO DI ESCLUSIVA
PER UNA SOLA DITTA:
4% sulla quota di provvigioni fino a Euro 6.200,00
annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra Euro
6.200,01 annui ed Euro 9.300,00 annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente Euro 9.300,00
annui.
L’indennità di cui al presente capo I) sarà
riconosciuta in tutte le ipotesi di cessazione del rapporto, ad eccezione
dello scioglimento dello stesso ad iniziativa della casa mandante
giustificata da una delle fattispecie di sotto elencate:
- ritenzione indebita di somme di spettanza della
preponente;
- concorrenza sleale o violazione del vincolo di
esclusiva per una sola ditta.
Le somme di cui sopra verranno annualmente accantonate
dal preponente nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione
Enasarco, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui al
successivo articolo 16. Nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le
procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi
eventualmente già accantonati al fondo stesso ma non più spettanti
all’agente per il verificarsi di una delle ipotesi di decadenza di cui
sopra.
Le parti stipulanti, ferma restando l'obbligatorietà
dell'accantonamento del Firr presso la Fondazione Enasarco, concordano di
procedere alla costituzione di una commissione paritetica, incaricata di
studiare e formulare proposte sulla trasformazione in senso previdenziale
dell'indennità di cui al presente capo I. Le risultanze dei lavori della
commissione paritetica saranno sottoposte alle parti stipulanti per le
determinazioni di competenza entro il 30 aprile 2003.
II) Indennità suppletiva di clientela:
A) all'atto dello scioglimento del contratto di
agenzia e rappresentanza commerciale, sarà corrisposta direttamente dalla
ditta preponente all'agente o rappresentante, in aggiunta all'indennità di
risoluzione del rapporto, di cui al precedente capo I, una indennità
suppletiva di clientela, da calcolarsi sull'ammontare globale delle
provvigioni e delle altre somme corrisposte o comunque dovute all'agente o
rappresentante fino alla data di cessazione del rapporto, secondo le
seguenti aliquote:
· 3 per cento sull'ammontare globale delle provvigioni
e delle altre somme dovute;
· 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni maturate dal
quarto anno (nel limite massimo annuo di Euro 45.000,00 di provvigioni);
· ulteriore 0,50% aggiuntivo sulle provvigioni
maturate dopo il sesto anno compiuto (nel limite massimo annuo di Euro
45.000,00 di provvigioni).
B) In aggiunta agli importi previsti al capo I ed alla
precedente lett. A), sarà riconosciuto all'agente o rappresentante un
ulteriore importo a titolo di indennità suppletiva di clientela, a
condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi
clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i
clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la
cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con
tali clienti.
Detto importo aggiuntivo sarà calcolato nelle seguenti
misure:
- 1 per cento sul valore annuo dell'incremento delle
provvigioni, come determinato ai sensi del successivo articolo 11;
- 2 per cento sul valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 100%;
- 3 per cento sul valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 150%;
- 4 per cento del valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 200%;
- 5 per cento del valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 250%;
- 6 per cento del valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 300%;
- 7 per cento del valore annuo dell'incremento, se il
tasso di incremento risulti superiore al 350%.
L'importo in questione non può comunque essere
superiore alla differenza tra l'ammontare massimo previsto dal terzo comma
dell'articolo 1751 cod. civ. e la somma degli emolumenti del capo I e del
capo II, lett. A).
Per gli agenti e rappresentanti incaricati da case
editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori, l'ammontare annuo
delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in considerazione
ai fini del calcolo dell'indennità suppletiva di clientela, nel limite del
65%.
Il trattamento di cui al presente capo II non è dovuto
se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o
rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all'agente o
rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o
successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO),
sempreché tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno
un anno.
Il trattamento di cui al presente capo II sarà
riconosciuto, nei termini e alle condizioni di cui sopra, anche per lo
scioglimento del contratto a termine, che sia stato rinnovato o prorogato.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti al capo I e al capo II, lett. A),
del presente articolo verranno riconosciuti all'agente o rappresentante,
anche nel caso in cui eccedano l'ammontare massimo stabilito dal terzo
comma dell'articolo 1751 cod. civ.
Le parti confermano che le presenti disposizioni
collettive in materia di indennità per la cessazione del rapporto di
agenzia sono applicative della Direttiva CEE n. 86/653 e dell'art. 1751
c.c., ne rispettano la lettera e lo spirito così come perseguito dal
legislatore comunitario e nazionale e costituiscono complessivamente una
condizione di miglior favore rispetto alla disciplina di legge. Esse sono
correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun
altro trattamento.
Art. 11
(Individuazione del valore dell'incremento e del
relativo tasso).
Per individuare il valore reale dell'incremento della
clientela e/o del fatturato, di cui al punto II), lett. B), dell’articolo
10, da parte dell'agente o rappresentante, sarà preso in considerazione il
volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso
percepito dall'agente e rappresentante.
Il valore reale dell'incremento annuo finale, sul
quale si applicano le aliquote di cui al capo II, lett. B), si determina in
base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime
quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro
liquidazioni trimestrali (applicandosi a questi ultimi i coefficienti di
rivalutazione Istat per i crediti di lavoro).
Il tasso reale dell'incremento annuo finale, in
rapporto al quale si individua l'aliquota applicabile, si determina
commisurando percentualmente all'importo rivalutato delle prime quattro
liquidazioni trimestrali il valore differenziale calcolato secondo quanto
disposto dal comma precedente.
In alternativa a quanto previsto dal comma precedente,
le parti direttamente interessate possono concordare di assumere, come base
di calcolo per la determinazione del tasso di incremento, il fatturato sul
quale sono state conteggiate le prime quattro liquidazioni trimestrali e il
fatturato sul quale sono state calcolate le ultime quattro liquidazioni
trimestrali. In tal caso, il tasso finale di incremento reale, di cui al
precedente comma, è determinato in base alla differenza tra il fatturato
relativo alle ultime quattro liquidazioni trimestrali e il fatturato
relativo alle prime quattro liquidazioni trimestrali (applicandosi a
quest'ultimo i coefficienti di rivalutazione Istat per i crediti di
lavoro), commisurata percentualmente al fatturato relativo alle prime
quattro liquidazioni trimestrali rivalutato come sopra.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da più di cinque
anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per
l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà
determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante nei primi due anni di durata del rapporto
(otto liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel caso
di cui al comma quarto - con la rivalutazione secondo gli indici Istat per
i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base
della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o
rappresentante negli ultimi due anni di durata del rapporto (otto
liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo fatturato.
Nel caso di rapporti di agenzia e rappresentanza
commerciale, che all'atto della cessazione siano in corso da oltre dieci
anni, il valore annuo iniziale da prendere a riferimento per
l'individuazione sia del valore assoluto sia del tasso di incremento verrà
determinato in base alla media annua delle provvigioni di competenza
dell'agente o rappresentante nei primi tre anni di durata del rapporto
(dodici liquidazioni trimestrali), - ovvero del relativo fatturato, nel
caso di cui al quarto comma - con la rivalutazione secondo gli indici Istat
per i crediti di lavoro. Il valore annuo finale sarà determinato sulla base
della media annua delle provvigioni di competenza dell'agente o
rappresentante negli ultimi tre anni di durata del rapporto (dodici
liquidazioni trimestrali) ovvero del relativo fatturato.
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali di cui ai
precedenti commi va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di
variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e
riguardanti il territorio, la clientela, i prodotti, le provvigioni, gli
effetti di dette variazioni vanno neutralizzati, non potendo comportare né
oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui
considerati.
Norma transitoria agli articoli 10 e 11
I nuovi valori massimi annui di cui al capo I e al
capo II, lettera A), dell'articolo 10, si applicano sulle provvigioni e le
altre somme di competenza dell'agente dalla data del 1^ gennaio 2002 in
poi.
Per i contratti di agenzia e di rappresentanza
commerciale in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo
economico collettivo e stipulati prima del gennaio 2001, come dato iniziale
di raffronto ai fini dell'individuazione del monte provvigionale
differenziale su cui applicare le aliquote percentuali di cui al capo II,
lett. B), dell'art. 10, ed ai fini della determinazione del tasso reale
finale di incremento della clientela e/o del fatturato, di cui alla
medesima disposizione, si prenderanno in considerazione le provvigioni e
gli altri proventi risultanti dalle quattro liquidazioni trimestrali di
competenza dell'anno 2001 (o le otto liquidazioni trimestrali di competenza
degli anni 2000 e 2001, nell'ipotesi del quinto comma dell'art. 11, o le
dodici liquidazioni trimestrali di competenza degli anni 1999, 2000 e 2001,
nell'ipotesi del sesto comma dell'art. 11) ovvero i relativi fatturati, nel
caso di opzione secondo quanto previsto dal quarto comma dell’articolo .
Art. 12
(Malattia ed infortunio)
In caso di malattia o infortunio dell'agente o
rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il
rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o
dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto
per la durata massima di sei mesi nell'anno solare dall'inizio della
malattia o dalla data dell'infortunio, intendendosi che in tale periodo la
ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di
provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio
del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di
esercitarlo.
Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza,
ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso di predetto periodo,
che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo
provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a
questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari
conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli.
A favore degli agenti o rappresentanti che operano in
forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società
di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente
l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, si
provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione
ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero
ospedaliero.
La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO
secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate,
che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il
trattamento di seguito indicato, indipendente e aggiuntivo rispetto a
quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con la propria
assicurazione:
a) in caso di morte per infortunio:
liquidazione di un capitale di Euro 40.000,00;
b) in caso di invalidità permanente totale per
infortunio:
liquidazione di un capitale di Euro 50.000,00.
Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso
di invalidità inferiore all'81 per cento, in relazione alla percentuale
riconosciuta seconda la tabella INAIL, purchè superiore al minimo del 6 per
cento;
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia,
infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare
successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio,
che abbia comportato l'applicazione di ingessatura:
corresponsione di una diaria giornaliera di Euro
13,00, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per
anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura
assicurativa per la diaria stessa.
Gli oneri per stipulazione e la gestione della
presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle
ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di una quota parte
dell'interesse del 4 per cento di spettanza delle case mandanti, di cui
all'art. 16, comma 3, del presente accordo.
Norma transitoria
Le nuove misure delle prestazioni previste dal quinto
comma dell'art. 12, lett. a), b) e c), avranno effetto dal momento in cui
l'Enasarco avrà provveduto all'adeguamento della polizza assicurativa in
atto. Fino a quella data, restano valide le misure stabilite dall'articolo
12 dell'accordo economico collettivo 16 novembre 1988.
Art. 13
(Gravidanza e puerperio)
In caso di gravidanza e puerperio dell’agente o
rappresentante, il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto, su richiesta
dell’agente o rappresentante medesima, per un periodo di otto mesi,
all’interno dei quali deve collocarsi la data del parto, intendendosi che
in tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del
rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di
provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l'esercizio
del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico di
esercitarlo.
La titolare del mandato di agenzia o rappresentanza
deve consentire, nel corso di predetto periodo, che la ditta, o chi da
questa ha ricevuto l'incarico di sostituirla provvisoriamente, si avvalga
della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri. Non ha
inoltre diritto a compensi sui proventi degli affari che siano stati
promossi e portati a conclusione direttamente dall'azienda o dal sostituto
nel periodo stesso, fermo restando il diritto alla provvigione per quegli
ordini pervenuti durante il periodo di astensione per effetto dell’attività
in precedenza svolta dall’agente o rappresentante.
Art. 14
(Patto di non concorrenza postcontrattuale)
Con riferimento all'art. 1751 bis c.c. e fermo
restando quanto ivi stabilito, a fronte del patto di non concorrenza
postcontrattuale l'agente o rappresentante, operante in forma individuale o
di società di persone o di società di capitali con un unico socio, avrà
diritto ad una specifica indennità.
Salvo diversi, più favorevoli accordi tra le parti
direttamente interessate, la misura dell'indennità spettante all'agente o
rappresentante per l'intera durata massima (due anni) del patto di non
concorrenza viene determinata sulla base della tabella allegata al presente
articolo. In caso di patto di non concorrenza di durata inferiore ai due
anni, l'ammontare dell'indennità indicata nella tabella sarà ridotto, in
rapporto all'effettiva durata del patto, sulla base di un parametro del 40%
per il primo anno e del 60% per il secondo anno.
La base di calcolo dell'indennità è costituita dalla
media annua delle provvigioni spettanti negli ultimi cinque anni precedenti
la cessazione del rapporto ovvero dalla media annua calcolata sull'intero
rapporto, se questo abbia avuto una durata inferiore a cinque anni.
In caso di dimissioni dell'agente o rappresentante,
non motivate da inadempimento del preponente né da pensionamento di
vecchiaia (Enasarco) né da grave inabilità, che non consenta più lo
svolgimento dell'attività, la misura dell'indennità è ridotta al 70%,
limitatamente al caso dell’agente plurimandatario e in relazione ad un
mandato che non rappresenti più del 25% dei suoi introiti.
In caso di agente o rappresentante non vincolato ad
esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta, per il quale il
rapporto cessato valga almeno l'80% (ottanta per cento) del monte
provvigionale complessivo spettante nel periodo di cui al precedente terzo
comma, si applicheranno le misure previste dalla tabella per l'indennità
del monomandatario. L'agente o rappresentante di commercio che intenda
avvalersi della presente disposizione è tenuto ad esibire, al momento della
cessazione del rapporto, le scritture contabili valide ai fini fiscali,
dalle quali risulti il totale delle provvigioni complessivamente percepite
in ciascuno degli anni presi a riferimento.
In caso di violazione del patto di non concorrenza,
l’agente o rappresentante non ha diritto ad alcuna indennità e pertanto
dovrà restituire al prepoonente gli importi eventualmente già percepiti a
tale titolo. Egli dovrà inoltre corrispondere una penale di ammontare non
superiore al 50% dell’indennità di cui alla Tabella allegata.
Ammontare totale dell'indennità
Anni di durata del rapporto Monomandato Plurimandato
(esclusiva per una sola ditta) (non esclusiva per una
sola ditta)
Oltre 10 anni 12 mensilità 10 mensilità
Oltre 5 e fino a 10 10 mensilità 8 mensilità
Fino a 5 anni 8 mensilità 6 mensilità.
Chiarimento a verbale
Le Organizzazioni sindacali danno atto che la natura
del compenso del patto di non concorrenza previsto dall’art. 1751 bis del
codice civile è complementare per l’agente di commercio alla natura di
indennità prevista dall’art. 1751 del codice civile.
Art. 15
(Trattamento di previdenza)
In relazione a quanto previsto dall'art. 12
dell'accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dal regolamento
delle attività istituzionali della Fondazione Enasarco, deliberato dal
Consiglio di amministrazione dell'Ente il 5 agosto 1998 e approvato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica il 24 settembre
1998, il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti,
i cui rapporti siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante
il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del 5,75% sulle
provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo a
carico dell'agente o rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte
all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra dovuti sulle provvigioni
liquidate nell'anno nel limite di Euro 12.394,97, ovvero nel limite di Euro
21.691,19, se l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in
esclusiva la sua attività per una sola ditta.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha
applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o
rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da
società a responsabilità limitata.
Nell'ipotesi predetta le ditte mandanti sono però tenute
al versamento di un contributo del 2% su tutte le provvigioni corrisposte,
allo scopo di finanziare un Fondo di assistenza in favore degli agenti e
rappresentanti.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle
aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti,
unitamente a quelli per l'indennità, per lo scioglimento del contratto,
come previsto dall'art. 10, dalle competenze spettanti agli agenti e
rappresentanti, in dipendenza del trattamento Enasarco, ai sensi dell'art.
12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Art. 16
(Iscrizione ENASARCO)
Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti
e rappresentanti all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di
commercio (Enasarco) entro 30 giorni dall'inizio del rapporto di agenzia e
di rappresentanza.
I contributi di cui all'articolo precedente saranno
versati alla Fondazione Enasarco con periodicità trimestrale, secondo la
normativa vigente.
Anche gli importi maturati annualmente per l'indennità
di cui all'art. 10, punto I), verranno accantonata presso l'Enasarco con le
modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 23, a condizione che
l'Istituto si impegni a riconoscere alle aziende un interesse del 4% annuo
sulle somme accantonate nonché a rivalutare i conti individuali degli
agenti.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante
invierà all'agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al
fondo di previdenza dell'Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR,
di competenza dell'anno precedente.
Art. 17
(Pattuizioni individuali)
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni
individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.
Art. 18
(Controversie)
Le parti stipulanti si riservano di istituire una
commissione nazionale paritetica per l'esame e la definizione delle
controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo.
Art. 19
(Procedure di conciliazione ed arbitrato)
Le parti stipulanti si riservano di definire procedure
di conciliazione e arbitrato in sede di stesura completa dell'accordo
economico collettivo e delle relative disposizioni regolamentari.
Fino al momento in cui non entreranno in vigore le
nuove disposizioni, restano valide le disposizione contenute nell'art. 17
dell'accordo economico collettivo del 16 novembre 1988.
Art. 20
(Decorrenza e durata)
Il presente accordo entra in vigore il 1° aprile 2002,
ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per
determinati istituti, e scadrà il 31 marzo 2005, salvo quanto disposto
dall'art. 21. Ove non venga disdetto in forma scritta da una delle parti
con un preavviso di sei mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore
fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.
Art. 21
(Emanazione di norme di legge)
Qualora, in qualunque momento della durata del
presente accordo, venisse intrapresa un'azione legislativa tendente a
modificare le clausole dell'accordo stesso, o che comunque comporti oneri
nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano - su invito di una di
esse - a riunirsi immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da
adottare perchè la sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in
particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano
modificazioni.
Ove non si possibile raggiungere un accordo prima
della data della eventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale
ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.
Art. 22
(Inscindibilità e incumulabilità)
Fermo restando quanto disposto dall'articolo
precedente, le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di
scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed
inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 23
(Regolamento indennità risoluzione fine rapporto)
Le parti si riservano di provvedere alla redazione di
un apposito regolamento per l'accantonamento ed il versamento agli aventi
diritto dell'indennità per la risoluzione del rapporto, di cui al capo I
dell'art. 10.
Art. 24
(Versamento contributo associativo)
Qualora l’agente o rappresentante ne faccia richiesta
con delega scritta, la casa mandante provvederà a trattenere sulle
competenze dell’agente o rappresentante l’importo della quota associativa e
a versare detto importo su apposito conto corrente intestato alle
Organizzazioni firmatarie, secondo le indicazioni contenute nella delega
stessa.
La delega avrà valore fino a disdetta avanzata
dall’agente o rappresentante, mediante raccomandata da indirizzare contestualmente
all’organizzazione sindacale di appartenenza e alla casa mandante.
Dichiarazione a verbale
Le organizzazioni stipulanti degli agenti e
rappresentanti di commercio danno atto all'altra parte contraente che
l'accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina
normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza
commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale
con le esigenze della categoria rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione
alla norma di cui all'art. 21 dell'accordo, in caso di presentazione di
progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori
stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo
sindacale, che essi considerano lo strumento più idoneo per la
regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì l'impegno di
incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del
presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive
nonchè le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano
determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della
categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
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