FISCO E
PREVIDENZA
Imposte Dirette
L’attività svolta dagli agenti e rappresentanti di
commercio può essere esercitata sia in forma individuale sia in forma
collettiva. In ogni caso, indipendentemente dalla forma giuridica mediante la
quale viene esercitata l’attività, il reddito prodotto è sempre qualificato
come reddito d’impresa, disciplinato dal capo VI del D.P.R. 917 del 1986 (le
medesime disposizioni valgono anche per i mediatori). Il carico fiscale ai fini
delle imposte dirette è costituito da:
- Imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o
giuridiche (Irpeg);
- Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap).
Ad eccezione della riduzione forfettaria per i soggetti minori e della maggiore
deduzione consentita in relazione alle spese per le autovetture, per gli agenti
e rappresentanti rimangono applicabili le disposizioni valide per la generalità
dei contribuenti.
Soggetti minori
Per i soggetti considerati minori ai sensi dell’articolo
79 del Tuir, cioè i contribuenti che adottano la contabilità semplificata
(cfr.Adempimenti amministrativi e contabili) il reddito d’impresa è ridotto di
un importo pari alle seguenti percentuali:
- 3% per i ricavi fino a 12.000.000;
- 1% per i ricavi oltre 12.000.000 e fino a 150.000.000;
- 0,50% per i ricavi fino a 180.000.000.
Dit e Super Dit
Agli agenti e rappresentanti di commercio sia in forma di società di capitali,
società di persone o ditte individuali risultano applicabili le agevolazioni
fiscali contenute nelle seguenti norme:
- D.Lgs. n.466 del 18 dicembre 1997 relativo alla Dual Income Tax; - Legge
133/1999 art.2,commi da 8 a 13 relativo alla Super Did.
Le suindicate disposizioni consentono l’applicazione di un’aliquota agevolata
Irpef (o Irpeg) nella misura del 19 %.
Competenza economica delle provvigioni
In base alle disposizioni contenute nell’art.1748 del Codice Civile,
come modificato dal D.Lgs. n.65/1999, l’agente, salvo patto contrario, matura
il proprio diritto alla provvigione dal momento e nella misura in cui il
preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al
contratto concluso con il terzo. In tal modo è stata modificata la ratio della
disposizione che, contrariamente al passato, non dovrebbe porre a carico
dell’agente il rischio della mancata esecuzione dell’affare. In ogni caso,
l’agente è comunque tenuto alla restituzione delle provvigioni riscosse nei
casi di mancata esecuzione del contratto tra preponente e terzo, per causa non
imputabile al preponente.
La provvigione concorre quindi a formare il reddito dell’agente nell’esercizio
nel quale il preponente dà esecuzione al contratto ai sensi dell’art.75, comma
2, lett.a) del Tuir (spedizione o consegna della merce). Nel medesimo momento,
quest’ultimo soggetto si trova nella condizione di poter dedurre il costo della
provvigione spettante all’agente, in quanto la prestazione può considerarsi
ultimata e dotata dei requisiti della certezza ed obiettiva determinabilità.
Ammortamento e spese delle autovetture ed altri
mezzi di trasporto
Fermo restando il principio dell’inerenza di cui all’articolo 75 del D.p.r.
n.917/1986, in relazione all’attività svolta dagli agenti e rappresentanti di
commercio, gli ammortamenti, le spese e gli altri componenti negativi relativi
ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese sono
deducibili secondo i seguenti criteri:
1. per l’intero ammontare relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
2. nella misura del 80% relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori
e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato al punto precedente.
Tenendo conto dei limiti suindicati, non rileva inoltre:
- la parte del costo di acquisizione che eccede lire 50 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni
per i ciclomotori;
- l’ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti
veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in
locazione finanziaria;
- l’ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire
800.000 per i motocicli.
I limiti predetti, riferiti al valore dei contratti di locazione anche
finanziaria o di noleggio, devono essere ragguagliati ad anno.
Ritenuta d'Acconto.
Sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto
Irpef o Irpeg le provvigioni pagate per le prestazioni, anche se occasionali,
inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di
commercio e di procacciamento di affari. L’elencazione dei predetti rapporti
deve essere considerata tassativa e, pertanto, se anche altri rapporti
presentino affinità con quelli espressamente indicati dal legislatore, la
ritenuta in esame non può ritenersi applicabile (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno
1983).
I sostituti di imposta che corrispondono tali provvigioni devono operare,
all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto con aliquota nella
misura fissata per il primo scaglione di reddito Irpef (23%). La ritenuta è
commisurata:
- al 50% dell’ammontare delle provvigioni;
- al 20% dell’ammontare delle provvigioni se i percipienti dichiarano ai loro
committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono
in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio (art. 36,
legge 11 giugno 1971, n. 426), la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è
commisurata sul 78% dell'ammontare delle provvigioni percepite.
Dichiarazione di avvalersi di dipendenti o terzi
La dichiarazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di
terzi deve essere inoltrata al preponente, per ciascun anno solare, entro il 31
dicembre dell’anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
La dichiarazione, redatta in carta semplice, datata e sottoscritta, deve
contenere:
- i dati identificativi del percipiente;
- la richiesta di usufruire, ai sensi del comma 2 dell’art.25bis del D.P.R.
600/1973, dell’aliquota fissata dall’articolo 11 del TUIR per il primo
scaglione di reddito sull’ammontare ridotto del 20 per cento sul totale delle
provvigioni erogate;
- l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera e della
collaborazione di dipendenti e/o di terzi.
La dichiarazione va spedita al committente,
preponente o mandante.
In mancanza di tale attestazione, è previsto per i sostituti d’imposta di
operare con rivalsa, all’atto del pagamento, una ritenuta sul 50 per cento
dell’ammontare complessivo delle provvigioni, a titolo di acconto dell’Irpef o
dell’Irpeg dovuta al percipiente.
In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a
tre volte la maggior ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.
Presupposto di continuità
Il presupposto della continuità si manifesta qualora, indipendentemente dal
numero dei collaboratori, il rapporto di lavoro dipendente e quello di
collaborazione danno luogo a prestazioni per la prevalente parte dell’anno o
del minor periodo in cui è svolta l’attività, anche se l’opera non è resa dalle
stesse persone.
Qualora il percipiente si avvalga soltanto della collaborazione di terzi, il
requisito della continuità si presume se il percipiente ha sostenuto nel periodo
di imposta precedente, costi per prestazioni di terzi in misura superiore al 30
per cento dell’ammontare complessivo delle provvigioni imputabili a tale
periodo.
Dipendenti e terzi
Ai fini della dichiarazione, si considerano dipendenti coloro che prestano
nell’impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle
dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente, secondo le norme
della legislazione sul lavoro.
Si considerano terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione,
collaborano con il percipiente nello svolgimento dell’attività propria
dell’impresa, quali gli agenti, i subagenti, i mediatori, i procacciatori
d’affari e figure similari. Si considerano altresì terzi i collaboratori
dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’esercizio dell’attività
commerciale svolta nell’ambito di detta impresa, nonchè gli associati delle
associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro.
Comunicazione in corso d’anno.
Se le condizioni per potersi avvalere della ritenuta ridotta si verificano in
corso d’anno, la dichiarazione deve essere presentata entro quindici giorni
dalla data di verifica delle condizioni stesse. Entro lo stesso termine deve
essere comunicata la decadenza delle condizioni ai fini del beneficio.
Dichiarazione presunta
Il percipiente che iniziando l’attività presuma di avvalersi dell’opera di
dipendenti o terzi, perbeneficiare della riduzione al 20 per cento della base
di commisurazione delle ritenute, deve farne dichiarazione non oltre i quindici
giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi di commissione, di
agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o alla
esecuzione della mediazione.
Prestazioni occasionali
Per le prestazioni occasionali, i percipienti devono presentare la
dichiarazione non oltre il termine entro cui, per disposizioni normative,
accordi contrattuali o usi, le operazioni dalle quali conseguono le provvigioni
da assoggettare a ritenuta si considerano concluse.
Soggetti cui si applica la ritenuta
La ritenuta si applica nei confronti dei soggetti che pongono in essere le
prestazioni di intermediazione che rientrano nell’ambito applicativo della
norma sia come imprenditori individuali, sia avvalendosi di organizzazioni
societarie. Pertanto, la ritenuta medesima sarà, a seconda dei casi, a titolo
di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche dovuta dai percepienti.
Inoltre, le disposizioni concernenti l’effettuazione della ritenuta sono
applicabili anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.
Non sono assoggettabili alla ritenuta le provvigioni erogate a favore di soggetti
non residenti che non hanno nel territorio dello Stato una stabile
organizzazione.
Per quanto concerne i commissionari e i mediatori di produttori agricoli, è
stato precisato che nei confronti di questi soggetti sono esonerate dalla
ritenuta le provvigioni pagate da imprenditori agricoli tali ai sensi
dell’art.2135 del Codice civile (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983).
Pertanto le provvigioni loro erogate da altri imprenditori non agricoli sono
assoggettate alla ritenuta.
La suddetta limitazione non è, invece, operante nei riguardi delle provvigioni
percepite dai commissionari che svolgono l’attività nei mercati ortofrutticoli,
ittici e di bestiame con la conseguenza che le provvigioni medesime non sono
assoggettabili alla ritenuta da chiunque siano erogate (C.M. n.24/8/845 del 10
giugno 1983).
Prestazioni
escluse dalla ritenuta
Le prestazioni escluse dalla ritenuta di cui trattasi possono essere distinte
in due categorie:
- prestazioni di intermediazione escluse per legge;
- prestazioni che,
sulla base dei chiarimenti ministeriali, devono ritenersi escluse
Base di commisurazione della ritenuta
La provvigione da assoggettare alla ritenuta (C.M. n.24/8/845 del 10
giugno 1983) è costituita:
- dal compenso per l’attività prestata;
- da eventuali sovrapprezzi derivanti dall’eccedenza tra il prezzo della merce
fissato dal preponente e quello di vendita ottenuto dall’agente o
rappresentante;
- da compensi speciali che derivano da prestazioni di garanzia circa il
regolare adempimento dell’obbligazione da parte del terzo (es. star del
credere: modificato con decorrenza 01.01.2000);
- da somme percepite dall’agente o dal rappresentante nell’ipotesi in cui il
proponente concluda direttamente affari nella zona di esclusiva dell’agente o
rappresentante;
- da corrispettivi o proventi in natura, da valutare in base al valore normale
dei beni e dei servizida cui sono costituite;
- da ogni altro compenso inerente all’attività prestata.
La ritenuta è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza,
purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione dei
redditi. Se la ritenuta è operata successivamente, la stessa è scomputata
dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata.
Prestazioni escluse per legge
Si tratta delle provvigioni percepite da:
- agenzie di viaggio e turismo;
- rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di
persone;
- soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole
cinematografiche;
- agenti di assicurazione per le prestazione rese direttamente alle imprese di
assicurazione;
- mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di
assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione
pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese
di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- aziende ed istituti di credito e società finanziarie e di locazione
finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di
collocamento e di compravendita di titoli e valute nonchè di raccolta e di
finanziamento;
- agenti,raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese
direttamente;
- mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese
esercenti la pesca marittima;
- commissionari che operano nei mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame;
- consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non
aventi finalità di lucro.
Provvigioni
direttamente trattenute dall’intermediario
Se le provvigioni sono direttamente trattenute dall’intermediario
sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai
committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai
fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta operata nel mese successivo a
quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percepienti. I
committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori
nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di
successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in
cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Prestazioni escluse dall’Amministrazione
finanziaria
Il Ministero delle finanze (C.M. n.24/8/845 del 10 giugno 1983) ha ritenuto
esclusi dalla ritenuta di cui trattasi, fra gli altri, i seguenti soggetti:
- agenti e concessionari di pubblicità;
- depositario farmaceutico;
- agenti di assicurazione;
- intermediari librai (che stipulano contratti estimatori);
- concessionari di vendita in esclusiva;
- mandatari con o senza rappresentanza;
- spedizionieri e figure similari;
- soggetti che agiscono quali indicati dal creditore a ricevere i pagamenti.
Inoltre, secondo l’Amministrazione finanziaria non sono da ricomprendere
nell’ambito di applicazione della ritenuta le provvigioni percepite a fronte di
una attività svolta per conto di altri ma non rientrante tra quelle specifiche
dei rapporti innanzi citati (es., i compensi percepiti dall’agente in diretta e
specifica relazione all’attività di depositario o di spedizioniere
eventualmente svolta; i compensi percepiti dagli spedizionieri in relazione a
servizi resi ai vettori marittimi o aerei, nell’ambito dei contratti di
trasporto con essi conclusi).
Indennità per la cessazione di rapporti di
agenzia.
All’atto dello scioglimento del contratto di agenzia, il
preponente è tenuto a corrispondere all’agente un indennità proporzionale
all’ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto e nella
misura stabilita dagli accordi economici collettivi. Sotto un profilo fiscale,
l’indennità in oggetto costituisce reddito di lavoro autonomo ai sensi e per
effetto dell’articolo 49, c.2,lett. e)D.P.R. 917/1986.
Il versamento dell’indennità, calcolata su tutte le somme maturate e liquidate
nell’anno solare precedente, è a totale carico del mandante e deve essere
effettuato al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) gestito
dall’Enasarco.
Le indennità, al momento del pagamento, sono soggette a ritenuta di acconto del
20% sul totale dell’importo percepito.
In relazione alla deducibilità fiscale dell’indennità in esame, occorre
riferirsi all’articolo 70 del Tuir, in base al quale è ammessa la deducibilità
anche degli accantonamenti relativi alla cessazione di rapporti di agenzia.
Indennità suppletiva di clientela.
Sulla base di quanto previsto dall’accordo economico
collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza
commerciale, all’agente o rappresentante spetta, per i contratti a tempo
indeterminato, un’indennità suppletiva nella misura del 3 per cento delle
provvigioni liquidate in costanza del rapporto, da corrispondersi direttamente
dalla ditta preponente al termine dello stesso rapporto.
Iva.
Le operazioni effettuate dagli agenti e rappresentanti di
commercio sono soggette alla disciplina Iva di cui al D.P.R. n.633 del 1972, in
quanto effettuate nell’esercizio di impresa. Per esercizio di impresa si
intende (art.5, D.P.R.633/72):
- l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività
commerciali (art.2195, cc) o agricole (art.2135, cc), anche se non organizzate
in forma di impresa;
- l’esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla
prestazione di altri servizi che non rientrano nell’articolo 2195 cc.
Detraibilità costi autovetture
L’articolo 6 co.7, lettera d) della legge 13 maggio 1999, n.133 (collegato alla
manovra finanziaria per il ‘99) ha abrogato, anche ai fini Iva, la differenza
fra auto di lusso e non con la conseguenza che tutte le autovetture e gli
autoveicoli immatricolati per trasporto promiscuo, di qualunque cilindrata,
seguono la disciplina recata dall’articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c)
D.P.R.633/1972. Esso prevede che l’Iva ad essi relativa sia totalmente
indetraibile tranne che per gli agenti di commercio, per le auto che formano
oggetto dell’attività propria dell’impresa e per quelle adibite ad uso pubblico
(ad esempio tassisti).
Ne consegue, quindi, che gli agenti e rappresentanti di commercio, se iscritti
al relativo Ruolo, possono fruire della completa detraibilità dell’Iva relativa
all’acquisto, inportazione, noleggio, leasing,manutenzione di ciclomotori,
motocicli, autovetture e veicoli, indipendentemente dalla cilindrata.
L’eccezione a favore di tale categoria ha carattere tassativo e non può essere
estesa ad altre categorie come ad esempio agenti di assicurazione, agenti
immobiliari o procacciatori di affari.
Tuttavia, si ricorda che l’uso promiscuo dell’automezzo da parte dell’agente
comporta la limitazione della detraibilità dell’imposta in misura equivalente
all’utilizzo per fini estranei all’esercizio dell’impresa, da quantificarsi
secondo criteri oggettivi.
Campionario
In seguito all’abolizione della bolla di accompagnamento, il campionario
trasportato dall’agente non deve più essere accompagnato da alcun documento. In
ogni caso, la ditta mandante emette documento di consegna al momento dell’invio
del campionario e l’agente deve conservare tale documento senza l’obbligo di
accompagnare con esso la merce. Alla restituzione del campionario l’agente
davrà invece emettere un documento di consegna contenente l’indicazione che si
tratta di beni in campionario resi.
Rinvio
Per gli agenti e rappresentanti di commercio rimangono
applicabili le disposizioni valide per la generalità dei contribuenti, relative
alle imposte indirette, finanza locale, dichiarazioni e versamenti, sanzioni,
contenzioso e accertamento.
Previdenza.
I soggetti iscritti al ruolo degli agenti di commercio
sono obbligati alla copertura contributiva gestita dalla Fondazione
E.N.A.S.A.R.C.O.. L’aliquota contributiva pari all’, 11,50%, di cui metà a
carico del proponente e metà a carico dello stesso agente (Circolare AG/867/98
del 7 ottobre 1998) è fissato:
- in lire 42.000.000, per gli agenti impegnati per atto scritto ad esercitare
l’attività per una sola ditta preponente;
- in lire 24.000.000, per ciascuna ditta preponente, in ogni altro caso.
Fondo indennità risoluzione rapporto
Per il rapporto di agenzia è previsto l’accantonamento al fondo indennità
risoluzione rapporto, nelle seguenti misure:
- per gli agenti impegnati per atto scritto ad esercitare l’attività per una
sola ditta preponente:
- 4% fino a lire 24.000.000;
- 2% da lire 24.000.001 fino a lire 36.000.000;
- 1% oltre lire 36.000.001
- per gli agenti non impegnati ad esercitare l’attività per una sola ditta
proponente:
- 4% fino a lire 12.000.000;
- 2% da lire 12.000.001 fino a lire 18.000.000;
- 1% oltre lire 18.000.001.
Gestione commercianti
Per gli agenti e rappresentanti di commercio rimangono applicabili gli obblighi
previdenziali di cui alla gestione dei commercianti gestita dall’Inps (cfr.
Commercianti).
Assicurazione Inail.
In relazione all’attività esercitata dagli agenti e
rappresentanti di commercio, si evidenzia che l’obbligo di iscrizione all’Inail
sussiste solamente quando l’attività non è esercitata in forma individuale. In
tal caso, almeno 5 giorni prima dell’inizio attività o, se successiva,
dell’assunzione di lavoratori dipendenti, è necessario comunicare
all’I.n.a.i.l. territorialmente competente il tipo di lavoro effettuato,
l’ubicazione della sede di lavoro e l’indicazione delle persone soggette a
rischio di infortunio, utilizzando il modello Denuncia di esercizio o di
variazione. In occasione di qualsiasi infortunio che abbia causato un’inabilità
al lavoro per più di 3 giorni, è necessario informare l’Inail, utilizzando il
modello Denuncia di infortunio, e l’autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore
dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.
L’iscrizione all’I.n.a.i.l. è obbligatoria per tutti coloro che effettivamente
svolgono la propria attività all’interno della società, della ditta individuale
o dell’impresa.
Pagamento del premio
Il pagamento del premio annuo, calcolato applicando il tasso relativo alla
specifica attività svolta, deve essere effettuato in due rate di cui la prima a
titolo di acconto è calcolata sulle retribuzioni dell’esercizio precedente,
mentre la seconda a saldo è calcolata in base alle retribuzioni effettivamente
corrisposte.
Riferimenti legislativi
D.p.r.917/1986, D.Lgs.446/1997, D.P.R.633/1972, D.p.r.600/1973 L.133/1999,
L.426/1971